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La Legge n. 190/2014 (art. 1, commi 54 a 89) ha istituito un nuovo regime fiscale agevolato, c.d. “regime forfetario”, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Ai sensi del comma 54, art. 1, Legge n. 190/2014 possono accedere al regime i soggetti che nell’anno precedente abbiano rispettato alcune condizioni relative a ricavi e compensi, spese per il personale e costo complessivo dei beni strumentali.  Inoltre, per l’accesso a tale regime, il contribuente deve verificare che non sussistano cause di esclusione, che di seguito si illustreranno.

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Ambito di applicazione

Possono accedere al regime in esame le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che rispettano i seguenti requisiti:

1 – LIMITE DEI RICAVI / COMPENSI:

Uno dei requisiti di accesso o permanenza nel regime è l’aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno (e quindi ridotto in proporzione ai mesi di operatività), non superiori a 85.000 euro (il precedente importo di 65.000 euro previsto in origine, è stato recentemente modificato dalla Legge di Bilancio 2023).

N.B.: Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Ai fini del conteggio dell’ammontare dei ricavi/compensi non assumono rilevanza gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai fini ISA.

Rileva, pertanto, solamente l’ammontare dei ricavi/compensi risultanti dalle scritture contabili.

2 – LIMITE DELLE SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE O PER LAVORO ACCESSORIO:

Altro requisito è l’aver sostenuto spese per il personale e per il lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi, in particolare si fa riferimento a spese per: lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

3 – COSTO COMPLESSIVO DEI BENI STRUMENTALI (ABROGATO):

Tra i requisiti per l’accesso al regime agevolato era previsto anche che il costo dei beni strumentali dovesse essere inferiore a 20.000 € (al lordo degli ammortamenti). Tale requisito è stato abrogato nel 2019.

USCITA DAL REGIME:

Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023, la disciplina di “uscita” dal regime di vantaggio, è così prevista, in relazione a ricavi / compensi di ammontare:

  • compreso tra € 85.001 e € 100.000: il regime agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo;
  • superiore a € 100.000: il regime agevolato cessa di avere applicazione già dall’anno del superamento.

Cause di esclusione

Non possono accedere al regime forfetario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Reddito imponibile e tassazione

La determinazione del “reddito imponibile” si ottiene applicando all’ammontare dei ricavi/compensi conseguiti (secondo il “principio di cassa”) un coefficiente di redditività differenziato in funzione dell’attività esercitata (sulla base del proprio codice ATECO). Da quest’ultimo è possibile dedurre esclusivamente i contributi previdenziali obbligatori. Dal momento che il reddito è determinato “forfettariamente”, non è possibile portare in deduzione/detrazione ulteriori costi.

La tassazione si ottiene applicando al reddito imponibile un’imposta sostitutiva, nella misura del 15% o 5% (qualora si tratti di start-up).  Ai sensi del comma 65, è possibile fruire del regime “start-up” applicando l’imposta sostitutiva ridotta per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i successivi 4 anni, al verificarsi dei seguenti requisiti:

  • il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio della professione;
  • in caso di proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario (€ 85.000).

Semplificazioni Contabili e Fiscali

Il regime forfetario prevede le seguenti semplificazioni:

  • Non vi sono obblighi ai fini IVA: i contribuenti che adottano tale regime sono esonerati dall’applicazione e dal versamento dell’IVA, né possono detrarre l’imposta assolta sugli acquisti. Unica eccezione è prevista in relazione agli acquisti di beni intracomunitari di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti o da residenti con applicazione del reverse charge: in tal caso occorre integrare la fattura con l’indicazione dell’imposta, provvedendo poi al versamento della stessa;
  • esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, ad eccezione della numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali e dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
  • esonero dall’obbligo di fattura elettronica (con ricavi compensi fino ad € 25.000), ad eccezione delle prestazioni/vendite nei confronti della Pubblica amministrazione;
  • esonero dall’assoggettamento a ritenute alla fonte (in qualità di sostituti d’imposta) fermo restando l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta (quadro RS);
  • non assoggettamento a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi, previo rilascio di apposita dichiarazione che può essere inserita anche in fattura;
  • esclusione dall’applicazione degli ISA.

Note per la fatturazione: In presenza di importi superiori a € 77,47 è necessario apporre la marca da bollo da € 2.

Agevolazioni Contributive

La Legge n. 190/2014, ha previsto la possibilità di ottenere agevolazioni sul versamento dei contributi previdenziali qualora il contribuente in regime forfetario sia iscritto alla gestione “artigiani e commercianti”, prevedendo una riduzione del 35% della somma dovuta ai fini previdenziali.

Per beneficiare di tale agevolazione, è necessario provvedere a presentare apposita domanda all’interno del sito INPS.
I professionisti iscritti alle casse di appartenenza e i soggetti iscritti in Gestione separata INPS non possono beneficare di alcun tipo di agevolazione dal punto di vista contributivo.

Passaggio di regime

I soggetti che intendono aderire al regime forfetario, devono effettuare una “rettifica” della detrazione dell’IVA a credito operata con riferimento ai beni e servizi non ancora ceduti / non ancora utilizzati.

Per i cespiti ammortizzabili, la rettifica:

  • va operata se non sono trascorsi 5 anni dall’entrata in funzione ovvero 10 anni dalla data di acquisto / ultimazione relativamente agli immobili;
  • non deve essere effettuata per i beni di costo unitario non superiore a € 516,46 e per quelli con coefficiente d’ammortamento superiore al 25%.

La rettifica va eseguita nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie.

La rettifica deve essere effettuata anche dai soggetti che fuoriescono dal regime forfetario per aderire al regime ordinario. In tal caso la rettifica può essere effettuata già nella prima liquidazione IVA periodica e va indicata in dichiarazione IVA dello stesso anno d’imposta.

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Dott.ssa Gloria Marchesi

TAG forfetarioregime fofetarioregime forfetario 2023

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