Nei precedenti articoli abbiamo analizzato il reverse charge con fornitore estero e alcuni casi di reverse charge con fornitore italiano.
In relazione al reverse charge interno ci siamo soffermati sul reverse nell’ edilizia, sul reverse nella cessione degli immobili e sul reverse nella cessione di rottami e pallets.
Reverse Charge: quando si applica – ultima parte
Abbiamo fatto riferimento all’ art. 17 dpr 633/72 in cui al comma 1 dell’ art. 17 viene evidenziata la regola generale secondo la quale l’iva è dovuta dal soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi. Abbiamo evidenziato che:
- il secondo comma prevede, in deroga al primo comma, per alcune tipologie di operazioni, che l’imposta sia dovuta dal cessionario/committente se soggetto iva al posto del soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi;
- che quanto sopra significa che il soggetto passivo cessionario deve emettere autofattura o integrare, applicando l’iva, la fattura emessa dal soggetto cedente senza iva e deve annotare l’autofattura o la fattura integrata anche nel registro iva vendite, oltre che nel registro iva acquisti, entro il mese di ricevimento o anche successivamente ma entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
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