
Nel mandato senza rappresentanza, il riaddebito al mandante è un’operazione autonoma ai fini IVA e richiede una valutazione specifica. Il servizio conserva la propria natura oggettiva, ma il trattamento IVA dipende anche dai requisiti soggettivi.
Natura delle prestazioni e riaddebiti nel mandato senza rappresentanza
Ai fini IVA, l’articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario. La disposizione recepisce l’articolo 28 della Direttiva 2006/112/CE, secondo cui il soggetto passivo che agisce in nome proprio ma per conto altrui si considera come se avesse ricevuto e successivamente fornito il servizio a titolo personale. Opera, quindi, una fictio iuris in forza della quale le operazioni intercorse tra il mandante e il mandatario e tra quest’ultimo e il terzo costituiscono due operazioni autonome ai fini dell’IVA.
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