
La distinzione tra holding «statica» e holding «dinamica» – dove la seconda si caratterizza per la concreta prestazione di servizi gestionali alle partecipate – costituisce il discrimine fondamentale per determinare la soggettività passiva ai fini IVA, il regime delle operazioni attive e il diritto alla detrazione dell’IVA. La presunzione di commercialità oggettiva sancita dall’art. 4, comma 2, n. 1), del DPR 633/1972 recede davanti alla deroga del successivo comma 5, lett. b), per le strutture di mero possesso partecipativo.
La distinzione fondamentale: holding statica e holding dinamica
Ai fini IVA, la classificazione civilistica operata dall’art. 162-bis del TUIR – introdotto dal D.Lgs. 29.11.2018, n. 142, in recepimento della direttiva ATAD – non rileva automaticamente: il tributo risponde a logiche proprie, radicate nel diritto dell’Unione europea.
L’art. 162-bis individua le «società di partecipazione» quando l’ammontare complessivo delle partecipazioni e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi supera il cinquanta per cento del totale attivo patrimoniale risultante dall’ultimo bilancio approvato.
La distinzione operativa è quella tra holding «statica» e holding «dinamica». La holding è «statica» quando si limita a esercitare i diritti tipici del socio – percezione di dividendi e realizzo di plusvalenze – senza strutture destinate ad attività finanziaria o alla gestione delle partecipate.
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