Oltre alla sussistenza dei requisiti previsti dal comma 54, art.1, della L. 190/2014, per poter accedere al regime fiscale agevolato forfetario è necessario verificare la presenza di specifiche fattispecie di esclusione indicate all’art.1, comma 57, della medesima Legge.
Cause di esclusione
A tal riguardo la normativa dispone che non è possibile avvalersi del regime forfetario per:
- Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- I soggetti non residenti;
- Coloro che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto;
- I soci di società di persone, associazioni o imprese familiari o le persone fisiche con controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, con attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle da loro svolte;
- Coloro che svolgono l’attività in misura prevalente nei confronti di datori di lavoro con cui hanno o avevano rapporti di lavoro nei due periodi di imposta precedenti o di terzi direttamente o indirettamente a questi riconducibili;
- I soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendete e assimilati che eccedono l’importo di € 30.000.
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TAG cause esclusioneregime forfetario