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Oltre alla sussistenza dei requisiti previsti dal comma 54, art.1, della L. 190/2014, per poter accedere al regime fiscale agevolato forfetario è necessario verificare la presenza di specifiche fattispecie di esclusione indicate all’art.1, comma 57, della medesima Legge.

Cause di esclusione

A tal riguardo la normativa dispone che non è possibile avvalersi del regime forfetario per:

  • Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • I soggetti non residenti;
  • Coloro che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto;
  • I soci di società di persone, associazioni o imprese familiari o le persone fisiche con controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, con attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle da loro svolte;
  • Coloro che svolgono l’attività in misura prevalente nei confronti di datori di lavoro con cui hanno o avevano rapporti di lavoro nei due periodi di imposta precedenti o di terzi direttamente o indirettamente a questi riconducibili;
  • I soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendete e assimilati che eccedono l’importo di € 30.000.

Regimi speciali IVA o regimi forfetari di determinazione del reddito

(art. 1, comma 57, lettera a), L. 190/2014)

Come indicato dall’art.1, comma 57, lettera a), della Legge 190/2014 e specificato al paragrafo 2.3 della Circolare n.10/E del 4 aprile 2016 e nella successiva Circolare n.9 del 10 aprile 2019, è precluso l’accesso al regime forfetario per i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali IVA o di determinazione forfetaria del reddito di impresa o di lavoro autonomo. Nello specifico tali regimi trovano applicazione nello svolgimento delle seguenti attività:

  • agricoltura e attività connesse e pesca (articoli 34 e 34-bis del d.P.R. n. 633 del 1972);
  • vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972);
  • commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972);
  • editoria (articolo 74, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972);
  • gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972);
  • rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972);
  • intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al d.P.R. n. 640 del 1972 (articolo 74, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972);
  • agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter del d.P.R. n. 633 del 1972);
  • agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991);
  • vendite a domicilio (articolo 25-bis, sesto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973);
  • rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 del D.L. n. 41 del 1995);
  • agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del D.L. n. 41 del 1995);

Come specificato nella menzionata Circolare n.9 del 10 aprile 2019 e nelle precedenti disposizioni in materia di regime forfetario e regime dei minimi (Circolare n.10/E del 4 aprile 2016 e n. 7/E del 28 gennaio 2008), la causa ostativa indicata viene meno se il contribuente nell’anno di imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario esercita l’opzione per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha chiarito che l’esercizio di un’attività soggetta a regimi speciali IVA o di determinazione forfetaria del reddito di impresa o di lavoro autonomo, preclude l’adozione del regime forfetario anche per le altre eventuali attività esercitate che non godono degli stessi regimi in materia di IVA o di imposte dirette.

Non residenti

(art. 1, comma 57, lettera b), L. 190/2014)

Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti non residenti ad eccezione di coloro che:

  • risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni;
  • producano nel territorio dello Stato italiano almeno il 75% del loro reddito.

Esercizio di cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto

(art. 1, comma 57, lettera c), L. 190/2014)

Come già disposto per i precedenti regimi agevolati dei contribuenti minimi (L. 244/2007) e di vantaggio (D.L. 98/2011), il regime è precluso ai contribuenti che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10. Comma 1, numero 8) del d.P.R. 633/1972, o cessioni di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 331/1993.

Soci di società di persone, associazioni, imprese familiari o con controllo di società a responsabilità limitata

(art. 1, comma 57, lettera d), L. 190/2014)

I contribuenti che oltre all’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione partecipano a società di persone, associazioni, imprese familiari o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata con oggetto attività riconducibili a quella da loro esercitata, non possono accedere al regime forfetario.

Per i soci di società di persone è comunque possibile aderire al regime se la partecipazione viene ceduta prima dell’inizio dell’attività in regime forfetario, mentre nel caso del controllo diretto o indiretto in società a responsabilità limitata la Circolare n. 9/2019 ha precisato che

“occorre avere in ogni caso riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici ATECO 2007 dichiarati, per valutarne la correlazione”.

Esercizio prevalente dell’attività svolta nei confronti del precedente datore di lavoro

(art. 1, comma 57, lettera d-bis), L. 190/2014)

Al fine di “evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo” (cfr. Circolare n. 9/2019) è considerata una causa ostativa di accesso al regime l’esercizio dell’attività in misura prevalente nei confronti del precedente datore di lavoro con cui sono o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta. La fattispecie di esclusione si estende anche ai soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Reddito da lavoro dipendete superiore ad € 30.000

(art. 1, comma 57, lettera d-ter), L. 190/2014)

Non possono accedere al regime le persone fisiche che nell’anno precedente a quello di accesso abbiano conseguito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori ad € 30.000. La causa ostativa viene meno in presenza di rapporti di lavoro cessati.

 

Dott.ssa Francesca Sparano

TAG cause esclusioneregime forfetario

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