GBsoftware S.p.A.
Apri Chiudi Menù Mobile
GBsoftware S.p.A.

Oltre alla sussistenza dei requisiti previsti dal comma 54, art.1, della L. 190/2014, per poter accedere al regime fiscale agevolato forfetario è necessario verificare la presenza di specifiche fattispecie di esclusione indicate all’art.1, comma 57, della medesima Legge.

Cause di esclusione

A tal riguardo la normativa dispone che non è possibile avvalersi del regime forfetario per:

  • Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • I soggetti non residenti;
  • Coloro che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto;
  • I soci di società di persone, associazioni o imprese familiari o le persone fisiche con controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, con attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle da loro svolte;
  • Coloro che svolgono l’attività in misura prevalente nei confronti di datori di lavoro con cui hanno o avevano rapporti di lavoro nei due periodi di imposta precedenti o di terzi direttamente o indirettamente a questi riconducibili;
  • I soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendete e assimilati che eccedono l’importo di € 30.000.

Regimi speciali IVA o regimi forfetari di determinazione del reddito

(art. 1, comma 57, lettera a), L. 190/2014)

Come indicato dall’art.1, comma 57, lettera a), della Legge 190/2014 e specificato al paragrafo 2.3 della Circolare n.10/E del 4 aprile 2016 e nella successiva Circolare n.9 del 10 aprile 2019, è precluso l’accesso al regime forfetario per i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali IVA o di determinazione forfetaria del reddito di impresa o di lavoro autonomo. Nello specifico tali regimi trovano applicazione nello svolgimento delle seguenti attività:

  • agricoltura e attività connesse e pesca (articoli 34 e 34-bis del d.P.R. n. 633 del 1972);
  • vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972);
  • commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972);
  • editoria (articolo 74, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972);
  • gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972);
  • rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972);
  • intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al d.P.R. n. 640 del 1972 (articolo 74, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972);
  • agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter del d.P.R. n. 633 del 1972);
  • agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991);
  • vendite a domicilio (articolo 25-bis, sesto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973);
  • rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 del D.L. n. 41 del 1995);
  • agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del D.L. n. 41 del 1995);

Come specificato nella menzionata Circolare n.9 del 10 aprile 2019 e nelle precedenti disposizioni in materia di regime forfetario e regime dei minimi (Circolare n.10/E del 4 aprile 2016 e n. 7/E del 28 gennaio 2008), la causa ostativa indicata viene meno se il contribuente nell’anno di imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario esercita l’opzione per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha chiarito che l’esercizio di un’attività soggetta a regimi speciali IVA o di determinazione forfetaria del reddito di impresa o di lavoro autonomo, preclude l’adozione del regime forfetario anche per le altre eventuali attività esercitate che non godono degli stessi regimi in materia di IVA o di imposte dirette.

Non residenti

(art. 1, comma 57, lettera b), L. 190/2014)

Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti non residenti ad eccezione di coloro che:

  • risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni;
  • producano nel territorio dello Stato italiano almeno il 75% del loro reddito.

Esercizio di cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto

(art. 1, comma 57, lettera c), L. 190/2014)

Come già disposto per i precedenti regimi agevolati dei contribuenti minimi (L. 244/2007) e di vantaggio (D.L. 98/2011), il regime è precluso ai contribuenti che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10. Comma 1, numero 8) del d.P.R. 633/1972, o cessioni di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 331/1993.

Soci di società di persone, associazioni, imprese familiari o con controllo di società a responsabilità limitata

(art. 1, comma 57, lettera d), L. 190/2014)

I contribuenti che oltre all’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione partecipano a società di persone, associazioni, imprese familiari o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata con oggetto attività riconducibili a quella da loro esercitata, non possono accedere al regime forfetario.

Per i soci di società di persone è comunque possibile aderire al regime se la partecipazione viene ceduta prima dell’inizio dell’attività in regime forfetario, mentre nel caso del controllo diretto o indiretto in società a responsabilità limitata la Circolare n. 9/2019 ha precisato che

“occorre avere in ogni caso riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici ATECO 2007 dichiarati, per valutarne la correlazione”.

Esercizio prevalente dell’attività svolta nei confronti del precedente datore di lavoro

(art. 1, comma 57, lettera d-bis), L. 190/2014)

Al fine di “evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo” (cfr. Circolare n. 9/2019) è considerata una causa ostativa di accesso al regime l’esercizio dell’attività in misura prevalente nei confronti del precedente datore di lavoro con cui sono o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta. La fattispecie di esclusione si estende anche ai soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Reddito da lavoro dipendete superiore ad € 30.000

(art. 1, comma 57, lettera d-ter), L. 190/2014)

Non possono accedere al regime le persone fisiche che nell’anno precedente a quello di accesso abbiano conseguito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori ad € 30.000. La causa ostativa viene meno in presenza di rapporti di lavoro cessati.

 

Dott.ssa Francesca Sparano

TAG cause esclusioneregime forfetario

Stampa la pagina Stampa la pagina


Promozione Summer Edition di Revisione Legale GB