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Rappresenta uno strumento per pianificare il passaggio generazionale nelle imprese familiari ed è rivolto alle imprese di medie e piccole dimensioni.

È stato introdotto con la l.14/2/2006 n.55 ed è disciplinato dall’art.768 bis e ss. del codice civile. I patti di famiglia derogano in parte al divieto dei “patti successori” (l’art.458c.c. così recita: “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.” Ciò per la tutela della libertà testamentaria in quanto ciascuno è libero di cambiare la propria volontà e quindi il testamento fino alla morte senza essere vincolati contrattualmente).

Il patto di famiglia

Secondo quanto previsto dall’art. 768 bis c.c., il patto di famiglia è “il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia d’impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti”.

Il patto di famiglia consiste in un contratto “inter vivos”, a validità immediata redatto per atto pubblico, con cui l’imprenditore assegna l’azienda o le partecipazioni al discendente ritenuto più idoneo a gestire l’attività. In questo modo si evita che l’azienda passi nelle mani di eredi incompetenti e non motivati a proseguire l’attività.  Il trasferimento d’azienda può essere totale o parziale, l’importante è che sia garantito l’esercizio dell’attività d’impresa.

L’art.768 quater prevede inoltre che “Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore. Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura”.

Ciò significa che gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie sono tenuti a liquidare, in denaro o in natura, gli altri partecipanti al contratto, a meno che questi ultimi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote.

Tramite i “patti di famiglia” pertanto parte dei beni (azienda o quote societarie), destinati a cadere in successione, vengono sottratti alla devoluzione ereditaria a condizione che i legittimari ne abbiano dato il consenso.

Con il patto di famiglia si raggiunge un duplice obiettivo: da un lato, si garantisce la continuità aziendale attraverso il trasferimento dell’azienda a eredi motivati che hanno voglia di portare avanti l’attività, dall’altro lato si evita che gli eredi non assegnatari dell’azienda o delle quote possano creare problemi in sede di successione in quanto con il patto di famiglia hanno di fatto rinunciato all’azienda o alle quote sociali.

Il patto di famiglia si applica alle società di persone: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice in quanto conferiscono al titolare poteri di amministrazione (nel senso di direzione di azienda); per quanto riguarda le società di capitali, il patto di famiglia trova applicazione solamente su quelle partecipazioni che influiscono sul controllo o direzione dell’azienda.

Il patto di famiglia può essere annullato per errore violenza o dolo e l’azione di annullamento si prescrive entro 1 anno.

Vantaggi fiscali

I trasferimenti eseguiti tramite i patti di famiglia sono esenti dall’imposta di successione a condizione che: gli assegnatari proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo (cioè quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria’ di una società, ossia detiene più del 50% delle quote o azioni della società, con diritto di voto nell’assemblea ordinaria) per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;

L’esenzione si estende anche alle imposte ipotecaria e catastale relative agli immobili contenuti nell’azienda ceduta.

Dott.ssa Elena Mancini

TAG imprese familiaripatto di famiglia

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