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Ascolta “Ep. 182 Regime Forfetario: obblighi informativi e Quadro RS” su Spreaker.

Il focus odierno è dedicato agli obblighi informativi relativi all’attività svolta dai contribuenti in regime forfettario e alla conseguente compilazione del quadro RS nel modello Redditi Persone Fisiche.

Regime forfettario: quadro normativo e obblighi dichiarativi

Il regime forfettario, disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190 del 2014, è un regime agevolato che consente a chi vi aderisce di determinare il proprio reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività al totale dei ricavi o compensi incassati.

Pertanto, le spese sostenute durante l’anno dal contribuente in regime forfettario non vengono dedotte in modo analitico per calcolare le imposte, al contrario di quanto avviene per i contribuenti soggetti a tassazione progressiva IRPEF.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, commi 69 e 73, della legge 190 del 2014, pur rimanendo fermo l’obbligo di conservazione della documentazione fiscale emessa e ricevuta, i contribuenti che aderiscono al regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili.

La dichiarazione dei redditi resta tuttavia soggetta ai termini e alle modalità ordinarie di trasmissione.

Sotto il profilo dei sostituti d’imposta, la medesima disciplina stabilisce che tali soggetti non siano tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte sui pagamenti corrisposti, con la sola eccezione di quelle relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilati.

A fronte di tale esonero, sorge tuttavia l’obbligo informativo di indicare, in sede di dichiarazione dei redditi, sia il codice fiscale del percettore delle somme sia l’ammontare dei redditi erogati sui quali non è stata operata la ritenuta.

Sempre in forza del citato quadro normativo di cui alla legge 190 del 2014, a tali adempimenti si affiancano specifici obblighi informativi inerenti l’attività svolta, la cui individuazione è demandata al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di approvazione dei modelli dichiarativi.

In un’ottica di semplificazione, la determinazione di tali dati da comunicare avviene escludendo espressamente le informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria o la cui trasmissione sia comunque prevista da parte del contribuente o di soggetti terzi entro i termini di presentazione della stessa.

Dal punto di vista operativo, la resa di tali elementi comunicativi da parte degli esercenti attività d’impresa, arti e professioni in regime forfettario si concretizza nella compilazione dell’apposita sezione del quadro RS del modello Redditi, denominata “Regime forfettario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni – Obblighi informativi”.

La compilazione del quadro RS per imprese e professionisti

Nello specifico, per quanto riguarda i compensi corrisposti senza l’applicazione della ritenuta d’acconto, la comunicazione avviene compilando i righi da RS371 a RS373, indicando in ciascun rigo il codice fiscale del beneficiario e la somma erogata, avendo cura di destinare un singolo rigo ad ogni diverso soggetto percettore.

Relativamente agli ulteriori dati sull’attività svolta, la struttura del prospetto si articola in due macro sezioni distinte a seconda della natura del reddito prodotto.

Per i titolari di reddito d’impresa le informazioni vanno esposte in modo cumulativo e comprendono:

  • il totale dei mezzi di trasporto utilizzati e posseduti a qualsiasi titolo a fine anno, da indicare al rigo RS375;
  • le uscite sostenute per l’acquisto di merci, materie prime, semilavorati e lavorazioni esterne, incluse le spese per servizi strettamente connessi alla produzione dei ricavi, da inserire al rigo RS376;
  • gli oneri legati al godimento di beni di terzi quali leasing, locazioni, noleggi, affitti d’azienda e relative royalties, da riportare al rigo RS377;
  • la spesa complessiva dell’anno per carburanti da autotrazione, da dichiarare compilando il rigo RS378.

Per gli esercenti arti e professioni il prospetto richiede la compilazione del rigo RS381 relativo ai consumi.

All’interno di questo rigo occorre riassumere i costi complessivi sostenuti nell’anno per le utenze telefoniche e i relativi accessori, l’energia elettrica, nonché i carburanti e i lubrificanti destinati all’impiego esclusivo dei veicoli a motore.

Finalità degli obblighi informativi e conseguenze delle omissioni

In relazione a quanto illustrato circa gli obblighi informativi del contribuente forfettario, risulta quindi fondamentale comprendere la ragione per cui l’Amministrazione finanziaria richieda a questi contribuenti una mappatura puntuale di uscite, mezzi di trasporto e consumi energetici o telefonici, a fronte di un sistema contabile che prescinde del tutto dall’inerenza e dalla deducibilità dei costi sostenuti.

La risposta risiede proprio nello stesso dettato normativo innanzi indicato. Il legislatore ha introdotto questi specifici obblighi informativi con un duplice obiettivo: da una parte monitorare e tracciare le spese sostenute dai contribuenti che operano in un regime soggetto a tassazione sostitutiva; dall’altra raccogliere dati e informazioni utili all’Amministrazione finanziaria per l’analisi del rischio e per i controlli incrociati.

È fondamentale sottolineare un aspetto: sebbene i dati inseriti nel quadro RS non incidano sul calcolo dell’imposta sostitutiva, la compilazione del quadro è rigorosamente obbligatoria.

La mancata o incompleta compilazione del prospetto RS non comporta unicamente la sanzione formale base prevista attualmente dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 471/1997, ovvero da euro 250 a euro 2.000, e dal 2027 dall’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 173/2024, ma costituisce anche un potenziale elemento indiziario utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per la selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo.

Le omissioni relative alla compilazione del quadro RS per i contribuenti in regime forfettario possono comunque essere regolarizzate tramite il ravvedimento operoso di cui attualmente all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 e all’articolo 14 del D.Lgs. 173/2024 a partire dal 2027.

In conclusione, la corretta ed esaustiva compilazione del quadro RS non deve essere considerata un mero adempimento formale o secondario, bensì uno strumento essenziale di trasparenza fiscale.

Una rendicontazione accurata costituisce un fondamentale presidio per attestare la coerenza economico-strutturale della posizione fiscale del contribuente, riducendo così il rischio di contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria in merito ad anomalie operative e ad operazioni non documentate.

di Francesca Sparano

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