
L’articolo 6 del D. Lgs. n. 81/2025 in tema di adempimenti tributari per i soggetti forfetari ha modificato l’articolo 1 comma 58 della Legge 190/2014 introducendo la lettera e-bis) con il fine di variare la periodicità di versamento dell’IVA da mensile a trimestrale per i soggetti in regime forfetario che effettuano acquisti soggetti a reverse charge.
Premessa
L’applicazione del regime forfetario non determina la perdita della soggettività passiva ai fini IVA, pur comportando l’esclusione del diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi, ai sensi dell’articolo 1, comma 58, della L. n. 190/2014.
La permanenza della soggettività passiva implica, rispettivamente, da una parte l’assunzione della qualifica di debitore d’imposta e dall’altra l’obbligo, correlato, di assolvere l’IVA nei casi previsti dalla normativa vigente.
Questo ultimo si configura nelle ipotesi di prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi non residenti, rilevanti nel territorio, nonché di acquisti intracomunitari di beni di importo superiore alla soglia di euro 10.000 prevista dall’articolo 38, comma 5, del D.L. n. 331/1993 ed altresì anche nei casi in cui le operazioni rientrano nell’ambito applicativo del meccanismo del reverse charge interno (articolo 17, comma 6, lett. a) e a-ter), del D.P.R. n. 633/72).
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