
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 50/E/2025 del 3 ottobre ha chiarito che non è possibile ottenere il rimborso dell’IVA ai sensi dell’articolo 30-ter del D.P.R. n. 633/1972 quando, a seguito di un accertamento, il rapporto contrattuale tra le parti viene riclassificato a causa dell’invalidità del titolo giuridico da cui derivano le prestazioni.
Risoluzione 50/E/2025: escluso il rimborso IVA nei casi di frode
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 50/E/2025 del 3 ottobre, ha reso chiarimenti in ordine alla restituzione dell’IVA applicata a cessioni di beni e prestazioni di servizi nei casi in cui l’imposta non era dovuta, e ciò è stato accertato in via definitiva da parte dell’Amministrazione Finanziaria, si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il rapporto contrattuale instaurato tra le parti venga riqualificato da contratto d’appalto di servizi a contratto di somministrazione di lavoro e, di conseguenza, recuperata l’IVA inizialmente esposta in fattura. Il giorno 7 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una seconda versione della risoluzione ove è inserito l’inciso “in un contesto di frode” – assente nella prima stesura del documento; tale precisazione assume particolare importanza delineando il parametro applicativo.
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