
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad istanza d’interpello n. 281/E/2025 chiarisce che il credito da super bonus può essere oggetto di trasferimento mediante conferimento neutrale, ex articolo 176 del Tuir, dell’unica azienda dell’imprenditore individuale in favore di una costituenda società a responsabilità limitata, ma tale operazione sotto il profilo dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 deve essere considerata realizzativa e di conseguenza tali crediti non potranno essere ulteriormente oggetto di ”libera” cessione, ma sarà possibile una loro cessione solo verso i soggetti qualificati previsti dall’articolo 121 D.L. n. 34 del 2020.
Chiarimenti sull’impatto del conferimento d’azienda sui crediti da bonus edilizi
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