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Rottamazione quinquies nel disegno di Legge di Bilancio 2026: aspetti generali

All’esame delle aule parlamentari il disegno di Legge di Bilancio 2026 che introduce, tra le altre misure, una nuova edizione della definizione agevolata dei carichi pendenti (cd rottamazione quinques), indirizzato a quei contribuenti che hanno dichiarato correttamente le imposte dovute ma non sono riusciti a versarle.

Definizione agevolata 2026: ambito di applicazione, esclusioni e modalità di adesione

Tra le misure più attese nell’ambito della Legge di Bilancio per il 2026 spicca la rottamazione quinquies (articoli 23 e 24), quinta edizione della definizione agevolata, che riguarderà i carichi consegnati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Per verificare se un debito tributario “caricato” risulti tra quelli oggetto della definizione sarà necessario puntare l’attenzione sulla data di consegna del ruolo in riscossione riportato nella cartella di pagamento.

Da un punto di vista oggettivo, si prevede un restringimento in quanto i carichi ammissibili riguarderanno le cartelle derivanti:

  • da liquidazione automatica della dichiarazione (articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633/1972);
  • da controllo formale (articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/73).

Da una prima analisi, potranno rientrare nella rottamazione gli omessi versamenti derivanti dalle dichiarazioni annuale tra i quali quelli che hanno avuto luogo in seguito alla presentazione dei modelli REDDITI, IVA, IRAP e 770. Di converso, non potranno rientrare i carichi derivanti da imposte non dichiarate (per omissione o infedeltà nella dichiarazione), non trattandosi tecnicamente di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali ma bensì riconducibili agli atti di accertamento.

Rientreranno nella sanatoria anche gli omessi versamenti contributivi INPS, mentre sembrano esclusi i contributi alle Casse di previdenza private. In ragione della potestà legislativa anche gli enti territoriali potranno deliberare, con autonomia regolamentare, misure di riduzione o annullamento di sanzioni (per esempio le multe relative alla circolazione stradale).

L’effetto della rottamazione è identico a quello della precedente edizione, vale a dire si determina lo stralcio di tutte le sanzioni, degli interessi di mora e degli interessi compresi nel carico (tipicamente, si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo). Vengono meno pure gli aggi di riscossione laddove ancora applicati.

Stando alla bozza in discussione, per accedere alla rottamazione quinques i contribuenti interessati (persone fisiche o giuridiche), senza che abbiano rilievo le loro condizioni reddituali, dovranno presentare domanda entro il 30 aprile 2026 con i seguenti ulteriori dettagli:

  • entro il 30 giugno.2026, l’ADE-R comunicherà l’importo totale delle somme dovute ai fini della definizione e l’ammontare di ciascuna singola rata;
  • il pagamento unico (o della prima rata) è dovuto entro il 31 luglio 2026;
  • è possibile rateizzare il debito in 54 rate bimestrali costanti in 9 anni fino a maggio 2035 con un importo minimo della rata non inferiore a euro 100,00;
  • nel caso in cui il contribuente scelga di dilazionare il pagamento mediante il piano rateale, matureranno gli interessi al tasso del 4% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.

La definizione non produce alcun effetto in caso di mancato versamento della rata unica, ovvero il contribuente decade dalla definizione agevolata di fronte al mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

Non potrà aderire chi al 30 settembre 2025 risulta in regola con la rottamazione quater con le seguenti specificazioni:

  • le cartelle già trattate nella rottamazione quater, comprendenti i carichi fino al 30 giugno 2022, non potranno essere incluse nella rottamazione quinquies e quindi il piano di rateizzazione non potrà essere allungato. Per non incorrere nella decadenza della rottamazione quater in corso sarà necessario continuare ad effettuare regolarmente i pagamenti;
  • i medesimi soggetti potranno includere nella nuova rottamazione gli affidamenti al concessionario della riscossione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.

Tra gli altri effetti che si manifestano in seguito alla presentazione dell’istanza di adesione, si segnalano:

  • gli effetti processuali, vale a dire chi aderisce usufruisce di una sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativamente ai carichi in questione;
  • gli effetti amministrativi, ossia sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti piani di dilazione fino alla scadenza della prima o unica rata;
  • gli effetti cautelativi, nel senso che non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, salvo quelli già perfezionati alla data di presentazione della dichiarazione. Le procedure esecutive non possono essere avviate nuovamente, e quelle precedentemente intraprese rimangono sospese, con la sola eccezione dei casi in cui sia stato già tenuto il primo incanto con esito positivo. Anche ai fini del rilascio del DURC vengono sospese le verifiche amministrative.

di Nicolò Cipriani

TAG Legge di Bilancio 2026Rottamazione Quinquiesscadenze fiscali