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Dichiarazioni entro 90 giorni, tardive ma valide: natura ed effetti

Per un’ampia platea di contribuenti il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi per il periodo di imposta 2024 è fissato al 31 ottobre 2025. Per chi non rispetta il termine di invio dei Modelli dei Redditi 2025, 770/2025 e IRAP 2025 il rimedio è possibile trasmettendo una dichiarazione tardiva, pienamente valida, entro 90 giorni, vale a dire entro il 29 Gennaio 2026

Dichiarazioni tardive 2025: riduzione sanzioni e validità secondo l’Agenzia delle Entrate

Una volta spirato il termine del 31 ottobre 2025 per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e sostituti di imposta, al contribuente è concessa la possibilità di procedere con l’invio dei modelli dichiarativi entro il 29 gennaio 2026 avvalendosi della riduzione delle sanzioni prevista per le dichiarazioni c.d. tardive.

È il caso di richiamare l’articolo 1, comma 7 del D.P.R. n. 392/1998 che legittima tale condotta in quanto “sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta”.

Tra le fattispecie disciplinate nel D.Lgs. n. 87/2024 rubricato “Revisione del sistema sanzionatorio tributario” non viene espressamente considerata la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine. Da un punto di vista strettamente formale, ai sensi dell’articolo 2 comma 7 del D.P.R. n. 322/1998, la dichiarazione non si ritiene ancora omessa ma nessuna norma prevede specifiche sanzioni per questa fattispecie. A tal proposito, si condivide la tesi riportata nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E/2016 che equipara la dichiarazione tardiva ad una dichiarazione omessa dalla quale non emergono imposte prevedendo quanto segue:

  • in caso di dichiarazione tardiva senza imposte dovute si commina la sanzione minima di euro 250,00 con la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 472/1997 che comporta la riduzione a 1/10, pari a euro 25,00;
  • in caso di dichiarazione tardiva con imposte dovute sarà necessario ravvedere anche i versamenti non effettuati tenendo presente che la sanzione comminata sarà pari al 25% dell’imposta dovuta riducibile secondo le regole del ravvedimento operoso in ragione del termine di pagamento rispetto a quello originario.

Il versamento delle sanzioni verrà effettuato mediante:

  • il modello F24 indicando nella sezione erario il codice tributo “8911“;
  • nel campo anno di riferimento si riporta l’anno in cui la violazione è stata commessa (e non l’anno di riferimento del periodo d’imposta).

Il versamento della sanzione dovrà essere eseguito contestualmente alla presentazione della dichiarazione tardiva intendendo per contestualità che il versamento della sanzione ridotta dovrà avvenire entro il termine ultimo del 29 gennaio 2026.

Trattandosi di una presentazione tardiva ma pienamente valida, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E/2016 ha chiarito che tale dichiarazione ha pieni effetti anche per l’applicazione degli ISA e dei relativi benefici premiali, sempre se i dati dichiarati dal contribuente ai fini della applicazione degli ISA siano corretti e completi.

Secondo lo stesso ragionamento, al contribuente non viene preclusa la possibilità di apporre il visto di conformità.

Strettamente legato al tema della presentazione delle dichiarazioni tardive è la questione della notifica degli atti di accertamento.

Per effetto dell’articolo 43 del D.P.R. n. 600/73, l’avviso di accertamento va notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Si evidenzia che il periodo dal quale decorre il quinquennio è ancorato all’anno in cui si presenta la dichiarazione, non al periodo di imposta oggetto della stessa. Posto che i 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dei modelli redditi, sostituti d’imposta e Irap si collocano a cavallo di anni ne deriva quanto segue:

  • quando la dichiarazione viene presentata oltre il 31 ottobre 2025 ma entro il 31 dicembre 2025, i termini per l’accertamento spirano il 31 dicembre 2030;
  • quando la dichiarazione viene presentata oltre il 31 dicembre 2025 ma entro il 29 gennaio 2026, i termini per l’accertamento scadranno il 31 dicembre 2031.

Infine, dal momento che la dichiarazione presentata nei 90 giorni non si considera omessa, si richiama l’attenzione sul fatto che rimane applicabile l’ordinario termine di decadenza dell’azione amministrativa dei cinque anni, e non quello maggiorato dei sette anni

di Nicolò Cipriani

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