Al fine di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell’Amministrazione fiscale), l’articolo 25 del disegno di legge della legge di Bilancio 2026 prevede una nuova modalità di liquidazione delle dichiarazioni IVA omesse.
La procedura consiste nella liquidazione del tributo da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e dei dati contenuti nelle comunicazioni periodiche delle liquidazioni.
L’esito della liquidazione verrebbe, poi, comunicato al contribuente che può versare le somme dovute avvalendosi della possibilità di abbattere il carico sanzionatorio.
Premessa
L’articolo 25 del disegno di legge della legge di Bilancio 2026 prevede l’istituzione dell’articolo 54-bis1 nell’ambito del D.P.R. n. 633/1972.
Con tale nuovo articolo, inserito al fine di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell’Amministrazione fiscale), viene prevista una nuova modalità di liquidazione delle dichiarazioni IVA omesse.
La liquidazione della dichiarazione
La dichiarazione IVA si considera omessa se non viene trasmessa entro il 90° giorno successivo al termine di presentazione normativamente previsto (30 aprile di ciascun anno) (articolo 8, comma 6 del D.P.R. n. 322/1998).
In caso di omissione della dichiarazione IVA, dunque, l’Agenzia delle Entrate non può procedere, evidentemente, alla rettifica della dichiarazione ai sensi dell’articolo 54 del D.P.R. n. 633/1972, ma può procedere ad operare l’attività di accertamento su basi induttive ex articolo 55 del D.P.R. n. 633/1972.
La disposizione contenuta nel disegno di legge della legge di Bilancio 2026, se dovesse essere confermata dai lavori parlamentari, consentirebbe all’Amministrazione finanziaria di liquidare la dichiarazione IVA anche se omessa prescindendo da metodologie induttive.
L’articolo 25, comma 1 del disegno di legge della legge di Bilancio 2026 prevede che “senza pregiudizio dell’azione accertatrice, l’Agenzia delle entrate, entro il termine di cui all’articolo 57, comma 2, può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, alla liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Nell’effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall’imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta dovuta”.
Quindi sulla base di quanto sopra, l’Amministrazione finanziaria, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, potrebbe liquidare l’IVA dovuta sulla base:
- delle fatture elettroniche emesse e ricevute;
- dei corrispettivi telematici trasmessi;
- dei dati contenuti nelle comunicazioni periodiche delle liquidazioni.
Dall’imposta dovuta così determinata:
- non verrebbe scomputato l’eventuale credito IVA del periodo d’imposta precedente;
- si scomputerebbero i versamenti periodici eseguiti.
Di particolare interesse è l’ultimo periodo del comma, in base al quale si dovrebbe considerare omessa pure la dichiarazione IVA, correttamente inviata, ma priva dei quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta.
Tali quadri dovrebbero essere:
- il VE, in cui viene liquidata l’imposta derivante dalle operazioni di vendita;
- il VF, in cui viene liquidata l’imposta ammessa in detrazione;
- il VJ, in cui viene liquidata l’imposta a debito derivante dalle operazioni documentate mediante reverse charge;
- il VL, in cui viene liquidata l’imposta dovuta.
Il dettato normativo andrebbe a smentire quanto affermato in passato dalla Corte di Cassazione, secondo cui la presentazione in via telematica del solo frontespizio della dichiarazione fiscale, accettato dal sistema informatico con la comunicazione di un numero di protocollo, senza l’indicazione di errori bloccanti, può essere equiparata alla presentazione di una dichiarazione “in bianco”. Essa, pertanto non può considerarsi una dichiarazione omessa o nulla (Corte di Cassazione, Sentenza n. 21472/2024).
Se la disposizione in esame dovesse diventare legge, almeno in ambito IVA, verrebbe affermato un principio di diritto secondo cui la dichiarazione si considera validamente presentata e produce gli effetti di una dichiarazione di scienza solo se sono compilati i quadri necessari per la liquidazione dell’imposta.
La riscossione dell’imposta
Il comma 2 dell’articolo 25 del disegno di legge della legge di Bilancio 2026 disciplina la riscossione dell’imposta liquidata secondo le modalità del comma 1.
Se dai controlli eseguiti dovesse emergere un’imposta da versare, l’esito della liquidazione sarebbe comunicato al contribuente, il quale, nei successivi sessanta giorni, potrà segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni.
Se il contribuente nel termine di sessanta giorni non dovesse produrre la documentazione utile a rettificare la liquidazione dell’IVA operata dall’Amministrazione finanziaria, oppure qualora i riscontri forniti non fossero idonei a modificare l’importo dell’imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sarebbero iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. n. 602/1973.
Se, invece, gli elementi forniti dal contribuente dovessero condurre ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta, l’esito della liquidazione sarebbe nuovamente comunicato al contribuente e, dalla data di comunicazione, decorrerebbe nuovamente il termine di 60 giorni.
La disposizione, inoltre, prevede che:
- per il pagamento delle somme dovute non sarebbe possibile avvalersi della compensazione orizzontale ex articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997;
- in caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non sarebbe ammessa la compensazione prevista dall’articolo 31 del D.L. n. 78/2010.
Le sanzioni
Il comma 3 dell’articolo 25 del disegno di legge della legge di Bilancio 2026 detta le disposizioni di carattere sanzionatorio, qualora l’Agenzia delle Entrate determini l’imposta dovuta ai sensi del comma 1.
Viene previsto che, se dai controllo effettuati emergesse un’imposta da versare si applica la sanzione prevista dall’articolo 5, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997.
Tale disposizione sanzionatoria prevede l’applicazione della sanzione amministrativa del centoventi per cento dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 250.
L’imposta dovuta che rappresenterebbe la base di calcolo della sanzione sarebbe rappresentata dalla differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello già liquidato ai sensi del comma 1 dell’articolo 54-bis1 del D.P.R. n. 633/1972.
Attenzione: La disposizione contenuta nell’articolo 25 del disegno di legge della legge di Bilancio 2026, essendo di carattere procedurale, dovrebbe avere efficacia retroattiva, di conseguenza, se la violazione fosse stata commessa anteriormente al 1° settembre 2024, la misura della sanzione sarebbe quella antecedente alle modifiche apportate dal D.L. n. 87/2024.
In tali casi, dunque la sanzione ex articolo 5, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997 sarebbe compresa tra il centoventi e il duecentoquaranta per cento dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione con un minimo di 250 euro.
Se il contribuente dovesse versare le somme dovute entro il termine di 60 giorni dalla notifica della comunicazione, la sanzione si ridurrebbe a un terzo.
Per espressa previsione normativa, inoltre, l’avvenuta comunicazione del comma 1 precluderebbe l’applicazione della disposizione contenuta nell’articolo 5, comma 1-bis del D.Lgs. n. 471/1997, secondo la quale “se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare dell’imposta dovuta la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione minima di cui al comma 1, primo periodo”.
In base a quanto sopra, dunque, in caso di omissione della presentazione della dichiarazione IVA si applicherebbe:
- la sanzione ex articolo 5, comma 1-bis del D.Lgs. n. 471/1997 (75% dell’imposta dovuta) qualora il contribuente presenti la dichiarazione IVA (oramai omessa) entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta successivo e, congiuntamente, non abbia ricevuto la comunicazione della liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- la sanzione ex articolo 5, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997 (120% dell’imposta dovuta, ovvero compresa tra il 120% e il 240% dell’imposta dovuta se la disposizione dovesse retroagire per le violazioni commesse anteriormente al 1° settembre 2024) qualora il contribuente riceva la comunicazione della liquidazione dell’IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Sanzione riducibile a un terzo se il pagamento avviene entro 60 giorni.
di Stefano Rossetti
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