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Operazioni straordinarie: il trasferimento delle perdite dopo il correttivo IRES

Le recenti modifiche al tema della gestione delle perdite in ambito di operazioni straordinarie presentano luci ed ombre, nel senso che alcune innovazioni, anche se discutibili, sono chiare nella loro applicazione, altre invece non lo sono affatto. Appartengono a questa seconda categoria la gestione delle perdite in tema di scissione con scorporo, dove, addirittura vi è il rischio di eseguire una operazione non neutrale (almeno a dar adito ad un recente interpello della agenzia delle entrate). Appartengono invece alla categoria delle modifiche chiare quelle che hanno come oggetto il test di vitalità, la cui applicazione viene ampliata alla frazione di esercizio che precede la fusione, mentre per converso, gli effetti negativi del mancato superamento del test spiegheranno efficacia solo sulla società incorporata laddove sia dato effetto retroattivo alla operazione stessa.

Premessa

Nelle operazioni straordinarie neutrali, un tema ricorrente è il trasferimento delle perdite fiscali pregresse dal soggetto dante causa al soggetto avente causa della stessa operazione. Le condizioni che presidiano tale trasferimento sono scritte negli articoli 172 e 173 del Tuir per fusioni e scissioni, cioè le operazioni che prevedono una “movimentazione fiscale” del patrimonio netto, quindi una movimentazione di riserve e perdite pregresse.

La tematica della scissione con scorporo

Un primo punto fondamentale è separare la fattispecie della scissione ordinaria da quella della scissione con scorporo ex art. 2506.1 del codice civile, operazione , quest’ultima, che non determina modifiche sostanziali nel patrimonio netto il che avrebbe dovuto portare alla conseguenza che le perdite della scissa restassero ancorate a quest’ultima come avviene nel conferimento di azienda (per questa ultima operazione va ricordato che il discutibile intervento di cui all’articolo 1 D.L. n. 84/25 ha modificato il regime delle perdite della conferitaria, ma non quello della conferente ) .

Invece il D.Lgs. n. 192/24 , creando ex novo la fiscalità della scissione con scorporo (articolo 173 comma 15-ter del Tuir) assume una posizione per certi versi ambivalente , laddove per la gestione delle riserve si afferma che ciascuna società ( scissa e beneficiaria) mantiene le caratteristiche...

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