Il professionista che ha subito la ritenuta d’acconto al momento dell’incasso della parcella ha pieno diritto di scomputarla in sede di dichiarazione dei redditi a saldo, anche qualora il cliente sostituto d’imposta sia fallito o non abbia provveduto al relativo versamento all’Erario. Conformemente all’orientamento consolidato della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, l’adempimento fiscale dell’incassatore non resta pregiudicato dal default o dall’inadempimento del sostituto. Qualora l’Agenzia delle Entrate contesti la mancata certificazione o il mancato versamento, il professionista è tutelato esibendo la documentazione degli incassi netti ricevuti unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, garantendo così la corretta quantificazione dell’imposta effettivamente dovuta.