L’art. 15, comma 1, lett. e-bis) TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), dispone in materia di detrazioni in presenza di spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.
La detrazione è fruibile nella misura del 19% per un massimo di € 800,00 per le spese sostenute a partire dall’anno 2019 per alunno o studente.
Nozioni generali
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e-bis), TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19%:
“Le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 564 euro per l’anno 2016, a 717 euro per l’anno 2017, a 786 euro per l’anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall’anno 2019 per alunno o studente”.
Pertanto, in base a quanto disposto dalla norma, a partire dall’anno di imposta 2019 la detrazione delle spese per la frequenza scolastica è riconosciuta nella misura del 19% per un massimo di spesa pari ad € 800,00 per ciascun figlio a carico.
Nello specifico, si tratta delle spese sostenute per la frequenza di:
- Scuole dell’infanzia;
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