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L’art. 15, comma 1, lett. e-bis) TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), dispone in materia di detrazioni in presenza di spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

La detrazione è fruibile nella misura del 19% per un massimo di € 800,00 per le spese sostenute a partire dall’anno 2019 per alunno o studente.

Nozioni generali

Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e-bis), TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19%:

Le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 564 euro per l’anno 2016, a 717 euro per l’anno 2017, a 786 euro per l’anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall’anno 2019 per alunno o studente”.

Pertanto, in base a quanto disposto dalla norma, a partire dall’anno di imposta 2019 la detrazione delle spese per la frequenza scolastica è riconosciuta nella misura del 19% per un massimo di spesa pari ad € 800,00 per ciascun figlio a carico.

Nello specifico, si tratta delle spese sostenute per la frequenza di:

  • Scuole dell’infanzia;
  • Scuole primarie e secondarie di primo grado;
  • Scuole secondarie di secondo grado.

La detrazione è fruibile tanto per le spese sostenute per le scuole statali quanto per gli istituti paritari privati e degli enti locali, purché appartenenti al “sistema nazionale di istruzione”, escludendo, pertanto, le spese sostenute per istituti con sede all’estero, al contrario di quanto disposto in materia di spese universitarie.

Sono inoltre soggetti al beneficio fiscale anche i costi sostenuti per l’iscrizione presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati, alle condizioni indicate nella risposta 5.3 della Circolare del 13 maggio 2011 n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate, in base alla quale:

  • le spese sostenute per l’iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del d.P.R. n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati risultano detraibili al pari delle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari;
  • le spese sostenute per l’iscrizione ai corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili a quelle sostenute per la formazione scolastica secondaria […]”.

In aggiunta a quanto innanzi specificato, la detrazione è riconosciuta per le seguenti spese pagate nell’anno di imposta:

  • Tasse di iscrizione e di frequenza;
  • Contributi obbligatori;
  • Contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dall’istituto;

Più nello specifico, rientrano tra le spese agevolabili quelle per la mensa scolastica e per le attività di pre e post scuola, anche se rese da soggetti terzi o tramite il comune. Sono inoltre incluse nell’agevolazione anche i costi pagati per le gite scolastiche e per le attività rientranti nell’ampliamento dell’offerta formativa, in presenza di una specifica delibera dell’istituto.

Sempre in materia di spese agevolabili, a partire dal 1° gennaio 2018, sono detraibili come spese di istruzione non universitarie anche quelle sostenute per il trasporto scolastico, con la possibilità di cumulare l’agevolazione con la detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. i-decies), del TUIR, in materia di detrazioni per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Al contrario di quanto indicato per quest’ultima fattispecie di spese, l’agevolazione non è cumulabile con le spese sostenute per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di cui all’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR, come specificato dal già menzionato art. 15, comma 1, lett. e-bis):

“[…] Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera”.

Inoltre, occorre ricordare che, a partire dall’anno di imposta 2020 l’importo della detrazione è soggetto a rideterminazione in base al reddito complessivo come disposto dal comma 629, art. 1 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), in base al quale per i contribuenti con reddito complessivo superiore ad € 120.000 è prevista la riduzione delle detrazioni di cui all’art.15 TUIR in misura decrescente all’aumentare del reddito, fino all’azzeramento al superamento della soglia di € 240.000.

Infine, l’accesso al beneficio è riconosciuto a condizione che sia rispettato l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti di cui al comma 679 della medesima norma.

Modalità di fruizione

Per fruire della detrazione occorre indicare l’importo della spesa sostenuta per un massimo di € 800,00 per ciascun figlio a carico, con codice “12” nei righi “altre spese” nella “Sezione I” del “Quadro E” del Modello 730 e del “Quadro RP” del Modello Redditi Persone Fisiche.

Documenti necessari

La documentazione da controllare e conservare per l’apposizione del Visto di Conformità ed in caso di controllo documentale 36-ter è riconducibile alla seguente:

  • Ricevute e quietanze di pagamento;
  • Prova del pagamento tracciabile con annotazione nel documento di spesa o ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, bollettino MAV o PagoPA o prova di pagamento tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati;
  • Bollettino postale o bonifico intestato al beneficiario (scuola, comune o altro) con indicazione del servizio e con il nominativo dell’alunno;
  • In caso di spese per corsi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa pagate a soggetti terzi occorre controllare e conservare l’attestazione dell’istituto contenente la delibera di approvazione ed i riferimenti dello studente;
  • In mancanza di quanto sopra indicato, è possibile produrre l’attestazione dell’istituto che certifichi l’importo corrisposto, il nome dello studente e l’avvenuto pagamento tramite sistemi tracciabili.

Dott.ssa Francesca Sparano

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