L’art. 15, comma 1, lett. i- septies) TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), dispone in materia di detrazioni in presenza di spese sostenute per addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana.
La detrazione è fruibile nella misura del 19% per un importo massimo di spesa pari ad € 2.100,00 per contribuenti con reddito complessivo inferiore ad € 40.000.
Nozioni generali
Ai sensi dell’Art. 15, comma 1, lett. i- septies) TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19 percento:
“le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro”.
Pertanto, per fruire della detrazione nei limiti indicati dalla norma, occorre che siano rispettate le seguenti due condizioni:
- Non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
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