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Il limite di euro 2.000,00 previsto dall’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007 non si applica alle operazioni di versamento o di prelievo effettuate dal correntista sul proprio conto corrente: la norma, infatti, parla di «trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche».

Nel prelievo e nel versamento il soggetto agente è uno solo (il correntista), quindi non si realizza la fattispecie del trasferimento di denaro.

Versamenti e prelievi su conto corrente

Nel caso di operazioni di versamenti e di prelievi considerevoli come numero e come importo, non coerenti con il profilo di rischio del correntista è possibile verificare la possibilità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta, ma all’operazione, di per sé, non è applicabile il divieto di cui all’articolo 49, comma 1.

Trasferimento di contanti di importo superiore al limite

L’unico modo lecito di trasferire denaro contante o titoli al portatore per importi superiori al limite è il c.d. bonifico per cassa: «Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti»

In altre parole, l’ordinante del bonifico per cassa deve consegnare il contante ad una banca, indicando il nominativo del beneficiario (comprensivo dell’Iban del conto di destinazione) e la causale dell’operazione.

A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.

La comunicazione del debitore al creditore dell’accettazione dell’ordine da parte della banca produce gli effetti di cui all’articolo 1277, comma 1, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all’articolo 1210 del medesimo codice.

In altre parole, una volta inviata al creditore la comunicazione da parte della banca della disposizione di pagamento, il debitore ha adempiuto alla propria obbligazione, come se avesse effettuato il pagamento in contanti nelle mani del creditore.

Va detto, peraltro, che la norma di cui all’articolo 49, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo, può essere applicata solamente nel caso in cui il debitore non sia titolare di conto corrente bancario o postale, dal momento che il bonifico a debito di un conto corrente è molto più semplice come operatività, ha costi inferiori e può essere effettuato anche tramite home banking.

Estratto dell’Ebook “L’antiriciclaggio per i Commercialisti” di GBsoftware in collaborazione con il Dott. Manlio Mascolo

TAG antiriciclaggiocontantiprelieviversamenti

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