Il limite di euro 2.000,00 previsto dall’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007 non si applica alle operazioni di versamento o di prelievo effettuate dal correntista sul proprio conto corrente: la norma, infatti, parla di «trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche».
Nel prelievo e nel versamento il soggetto agente è uno solo (il correntista), quindi non si realizza la fattispecie del trasferimento di denaro.
Versamenti e prelievi su conto corrente
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