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Lo “Split Payment” o “scissione dei pagamenti” è un regime IVA entrato in vigore dal primo gennaio 2015, introdotto dall’articolo 1, comma 629, lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015). Questa nuova norma ha implicato l’aggiornamento del D.P.R. 633/1972 (Testo Unico Iva, disciplinante la materia I.V.A.) immettendo l’articolo 17-ter che stabilì che per le fatture di vendita beni e prestazioni di servizi emesse verso la Pubblica Amministrazione, il versamento dell’I.V.A. al Fisco non ricadeva più sul soggetto venditore, ma diventava a carico direttamente dell’Ente pubblico, scindendo, quindi, il pagamento dell’imponibile dal pagamento della relativa imposta.

In pratica, il soggetto venditore continua, ad esporre l’Imposta sul Valore Aggiunto in fattura, ma incassa dal cliente Ente pubblico solo la parte imponibile; in seguito è la Pubblica Amministrazione a dover versare l’IVA (non pagata al fornitore) direttamente all’Erario. In tal modo il versamento dell’IVA viene delegato al soggetto più fidato tra quelli coinvolti nell’operazione, riducendo quindi il fenomeno dell’evasione da riscossione, infatti, il suddetto art. 17-ter, denominato “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni”, ha l’obiettivo di “eliminazione del tasso di “perdita” dell’imposta dovuta ai diversi passaggi tra il committente pubblico ed il fornitore privato”.

Soggetti obbligati ed Operazioni escluse

Dopo una prima fase sperimentale in cui lo Split Payment è stato applicato unicamente ad operazioni eseguite nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Legislatore ha esteso l’applicazione anche ad “altri enti e società”, introducendo il comma 1-bis dell’art. 17-ter.
Il meccanismo dello Split Payment è soggetto ad autorizzazione comunitaria ed attualmente, a seguito di una proroga, la scadenza sarà il 30/06/2026.
Ai sensi dell’articolo 17-ter del D.p.r. 633/1972 il regime di Split Payment si applica alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

  • Amministrazioni pubbliche, così come definite dall’articolo 1, comma 2, della L. 196/2009 e successive modificazioni;
  • Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
  • Società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del Codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
  • Società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice civile, da amministrazioni pubbliche o dagli enti e società di cui ai punti precedenti o di cui al punto successivo;
  • Società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o dagli enti e società di cui ai punti precedenti;
  • Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Per individuare inequivocabilmente i soggetti nei confronti dei quali deve essere applicato tale regime iva, è possibile utilizzare due strumenti di seguito indicati.

  1. Gli “Elenchi” resi disponibili annualmente (entro il 20 ottobre, con efficacia a partire dall’anno successivo) sul sito internet del Dipartimento delle Finanze (link: Dipartimento Finanze – Scissione dei pagamenti ). I soggetti interessati, in occasione della pubblicazione degli elenchi aggiornati, devono verificare il proprio corretto inserimento in lista e, ove necessario, segnalare al Dipartimento delle Finanze mancanze o errori, utilizzando un apposito modulo messo a disposizione sul medesimo sito, eccetto le pubbliche amministrazioni.
  2. Per le Pubbliche Amministrazioni occorre utilizzare l’Elenco IPA (link: IpaPortale).

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/2017 ha precisato che l’inserimento nei suddetti elenchi comporta un effetto costitutivo e, quindi, lo Split Payment deve essere applicato solo nei confronti dei soggetti presenti nelle liste aggiornate. È opportuno che coloro che sono soggetti a tale particolare meccanismo abbiano cura di informare la controparte. Il fornitore deve verificare la presenza del proprio cliente all’interno degli elenchi, in tal caso dovrà applicare lo Split Payment a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite nei confronti di quest’ultimo a condizione che le stesse espongano IVA e siano documentate mediante fattura.
Sono, infatti, escluse dall’applicazione dello Split Payment:

  • Le operazioni rese da lavoratori autonomi in regime dei minimi o forfettari, poiché gli stessi non applicano Iva sulle proprie fatture;
  • Le operazioni rese da soggetti che applicano la ritenuta d’acconto;
  • Le operazioni soggette al cosiddetto reverse charge, giacchè quest’ultimo regime prevale;
  • Le operazioni che non prevedono l’emissione della fattura, inclusi i corrispettivi;
  • Le operazioni esenti, non imponibili e, in generale, tutti gli altri casi nei quali non vi è alcuna IVA esposta in fattura.

Caratteristiche della fattura elettronica emessa in Split Payment

La fattura elettronica soggetta al meccanismo dello Split Payment deve riportare nell’apposito campo denominato “esigibilità IVA” (campo 2.2.2.8 del file XML) il valore “S (scissione dei pagamenti)”, seguito da apposita dicitura riportante il richiamo normativo (ad es.: “Operazione soggetta a Split Payment ai sensi dell’articolo 17-ter del D.p.r. 633/1972”).

Gli altri campi della fattura sono compilati nelle modalità ordinarie, inclusa l’esposizione dell’iva. In corrispondenza dell’importo da pagare al fornitore sarà riportato il solo imponibile inserito in fattura, poiché, la relativa IVA sarà versata direttamente dal cliente all’Erario.

Contabilità IVA

L’applicazione del regime IVA di Split Payment comporta per i soggetti passivi (emittente e ricevente) la registrazione della relativa fattura e il suo inserimento all’interno degli appositi registri IVA.

Il cliente provvederà al pagamento della fattura per un importo pari al solo imponibile e, entro il 16 del mese (o trimestre) successivo a quello di registrazione della fattura passiva, provvederà al versamento dell’Iva derivante dalla propria liquidazione.

Il fornitore incasserà solamente l’importo pari all’imponibile indicato in fattura e l’iva non impatta in alcun modo sulla sua liquidazione IVA periodica.

Sanzioni

Esistono delle sanzioni per le violazioni commesse nel regime dello Split Payment ed esse differiscono a seconda che la violazione sia commessa dall’acquirente o dal fornitore.

In caso di omesso o tardivo versamento dell’IVA da parte dell’acquirente, si utilizzeranno le ordinarie norme in materia (dunque, l’articolo 13 del D.Lgs. 471/1997), consistenti in una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato o versato tardivamente, salvo riduzioni derivanti da ravvedimento operoso.

In caso di mancata indicazione in fattura del regime dello Split Payment ove necessario, il fornitore potrà procedere negli ordinari termini all’emissione di apposita nota di variazione IVA ex articolo 26, comma 3, D.p.r. 633/1972 ed integrale riemissione della fattura corretta. Nel caso in cui quest’ultimo non provvede in tal senso è prevista una sanzione amministrativa tra i 1.000,00 e gli 8.000,00 euro (articolo 9, comma 1 del D.Lgs. 471/1997).

Dott.ssa Milena Barreca – Dottore Commercialista

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