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Lo “Split Payment” o “scissione dei pagamenti” è un regime IVA entrato in vigore dal primo gennaio 2015, introdotto dall’articolo 1, comma 629, lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015). Questa nuova norma ha implicato l’aggiornamento del D.P.R. 633/1972 (Testo Unico Iva, disciplinante la materia I.V.A.) immettendo l’articolo 17-ter che stabilì che per le fatture di vendita beni e prestazioni di servizi emesse verso la Pubblica Amministrazione, il versamento dell’I.V.A. al Fisco non ricadeva più sul soggetto venditore, ma diventava a carico direttamente dell’Ente pubblico, scindendo, quindi, il pagamento dell’imponibile dal pagamento della relativa imposta.

In pratica, il soggetto venditore continua, ad esporre l’Imposta sul Valore Aggiunto in fattura, ma incassa dal cliente Ente pubblico solo la parte imponibile; in seguito è la Pubblica Amministrazione a dover versare l’IVA (non pagata al fornitore) direttamente all’Erario. In tal modo il versamento dell’IVA viene delegato al soggetto più fidato tra quelli coinvolti nell’operazione, riducendo quindi il fenomeno dell’evasione da riscossione, infatti, il suddetto art. 17-ter, denominato “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni”, ha l’obiettivo di “eliminazione del tasso di “perdita” dell’imposta dovuta ai diversi passaggi tra il committente pubblico ed il fornitore privato”.

Soggetti obbligati ed Operazioni escluse

Dopo una prima fase sperimentale in cui lo Split Payment è stato applicato unicamente ad operazioni eseguite nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Legislatore ha esteso l’applicazione anche ad “altri enti e società”, introducendo il comma 1-bis dell’art. 17-ter.
Il meccanismo dello Split Payment è soggetto ad autorizzazione comunitaria ed attualmente, a seguito di una proroga, la scadenza sarà il 30/06/2026.
Ai sensi dell’articolo 17-ter del D.p.r. 633/1972 il regime di Split Payment si applica alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

  • Amministrazioni pubbliche, così come definite dall’articolo 1, comma 2, della L. 196/2009 e successive modificazioni;
  • Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
  • Società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del Codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; Società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice civile, da...

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