
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una serie di misure agevolative al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario. In particolare, si tratta dell’applicazione di un’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni (articolo 1, commi 7, 10 e 11 della L. n. 199/2025).
L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E/2026, ha fornito i primi chiarimenti.
Premessa
Coerentemente con quanto previsto dalla L. n. 144/2025 recante “Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione”, il legislatore, al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, con la legge di bilancio 2026 (articolo 1, comma 7 della L. n. 199/2025) ha introdotto un’imposta sostitutiva pari al 5 per cento per i lavoratori dipendenti privati, sugli incrementi retributivi, corrisposti nell’anno 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026.
Inoltre, sempre in relazione al periodo d’imposta 2026, è stata prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva, con aliquota pari al 15 per cento, alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite ad un imponibile massimo di 1.500 euro (articolo 1, commi 10 e 11 della L. n. 199/2025).
Nell’ambito del contesto normativo sopra descritto, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E/2026 ha fornito una serie di interessanti chiarimenti.
Incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali
L’articolo 1, comma 7 della L. n. 199/2025 prevede che “al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. L’imposta sostitutiva di cui al primo periodo si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro”.
In base a quanto sopra, dunque, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali in misura pari al 5 per cento.
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TAG agenzia delle entrateimposta sostitutivaLegge di Bilancio 2026