
Il principio contabile OIC n. 15 emanato nel dicembre 2016 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 4 maggio 2022, il 19 aprile 2023 ed il 18 marzo 2024, stabilisce al paragrafo 4 che “I crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti”.
La rilevazione iniziale dei crediti
Il valore nominale di un credito è l’importo, stabilito contrattualmente, che il creditore ha diritto di esigere. I crediti derivanti da ricavi per operazioni di vendita di beni e prestazioni di servizi devono essere rilevati in base alle indicazioni dell’OIC 34 “Ricavi”. Con riferimento ai crediti che, invece, scaturiscono da operazioni differenti dallo scambio di beni e servizi, ad esempio, derivanti da operazioni di finanziamento sono iscrivibili in bilancio nel caso in cui sussista “titolo” al credito, cioè quando essi riproducano realmente un’obbligazione di terzi nei confronti della società.
I crediti incassabili con un’attività diversa dalle disponibilità liquide sono valutati al valore corrente realizzabile di mercato di tali attività. In merito alla rilevazione iniziale dei crediti valutati al costo ammortizzato occorre precisare che: “L’art. 2426 comma 1 n. 8 del codice civile indica che “i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale”. Tale criterio non è applicato ai crediti nel caso in cui gli effetti siano irrilevanti, per esempio, quando i crediti risultano a breve termine, cioè con scadenza inferiore ai 12 mesi.
Occorre distinguere due casi:
Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione
Quando un credito è rilevato per la prima volta, la rilevazione iniziale di questo credito deve essere eseguita al valore nominale del credito, eccetto per il contenuto stabilito dai paragrafi 41-45 del principio contabile Oic n. 15, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente assegnabili alla transazione che ha originato il credito.
Tutti i costi di transazione e qualsiasi differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza devono essere compresi nel calcolo del costo ammortizzato adoperando il criterio dell’interesse effettivo, il quale comporta che essi siano ammortizzati per tutta la durata attesa del credito.
Il tasso di interesse effettivo è il tasso interno di rendimento, invariabile in tutta la durata del credito, che consente di rendere uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri scaturenti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale.
Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione
In base all’art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile, occorre considerare il “fattore temporale” nella valutazione dei crediti, questo comporta che, nella rilevazione iniziale, il tasso di interesse ricavabile dalle condizioni contrattuali deve essere comparato con i tassi di interesse di mercato.
Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato utilizzato nel caso in cui due soggetti indipendenti avessero negoziato un’operazione analoga di finanziamento. Nell’ipotesi in cui il tasso di interesse desunto dalle condizioni contrattuali sia molto differente dal tasso di interesse di mercato, occorre utilizzare il tasso di interesse di mercato per attualizzare i flussi finanziari futuri provenienti dal credito, questo implica che il valore di iscrizione iniziale del credito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più i possibili costi di transazione.
Dopo l’individuazione del valore di iscrizione iniziale a seguito dell’attualizzazione, è necessario calcolare il tasso di interesse effettivo, ossia il tasso interno di rendimento, che sarà invariabile per tutta la durata del credito. Per quanto riguarda i crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi ed i relativi ricavi, si rilevano inizialmente al valore individuato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito così definito e il valore a termine sarà rilevata nel conto economico come provento finanziario, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.
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