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Art. 40 – Dati aggregati (D.lgs 231 del 21/11/2007)

di GBsoftware | · aggiornato il · 1 min di lettura

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Decreto Legislativo del 21/11/2007 n. 231

Testo: In vigore dal 19 settembre 2010

Art. 40 – Dati aggregati (D.lgs 231 del 21/11/2007)

1. Gli intermediari finanziari indicati nell’articolo 11, comma 1, fatta eccezione per la lettera h), e comma 2, lettera a), e le societa’ di revisione indicate nell’articolo 13, comma 1, lettera a), trasmettono alla UIF, con cadenza mensile, dati aggregati concernenti la propria operativita’, al fine di consentire l’effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali.

2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere e definisce le modalita’ con cui tali dati sono aggregati e trasmessi. La UIF verifica il rispetto dell’obbligo di cui al presente articolo anche mediante accesso diretto all’archivio unico informatico.

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