
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.24773/2025, ha statuito che l’antieconomicità della gestione di un’impresa non può verificarsi solo quando essa concluda il proprio esercizio annuale con una perdita, ma anche quando chiuda il bilancio con un utile talmente esiguo, a fronte di ingenti investimenti sostenuti, da far ritenere senz’altro sconveniente il rischio d’impresa sopportato in rapporto al risultato conseguito.
Antieconomicità e accertamento fiscale: cosa stabilisce la Cassazione con l’ordinanza n.24773/2025
Nel corso di questi anni si è via via consolidato un significativo orientamento giurisprudenziale avente ad oggetto la rilevanza fiscale dei comportamenti palesemente antieconomici posti in essere dai contribuenti, configurati sia attraverso eccessivi componenti negativi ovvero attraverso la compressione di componenti positivi di reddito, che sono stati considerati sintomatici di finalità extraimprenditoriali.
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