
L’articolo 35, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 241/97 prevede l’obbligo del rilascio del visto di conformità in caso di compensazione di crediti relativi alle imposte dirette e di crediti Iva (annuali o trimestrali), per un importo annuo superiore a 5.000 euro o di rimborsi Iva, con riferimento ai crediti (annuali e trimestrali) di importo superiore a 30.000 euro per periodo d’imposta. Le eventuali irregolarità riscontrate in merito alla sua apposizione comportano specifiche e stringenti sanzioni. In particolare, in caso di compensazione senza visto o di compensazione con visto apposto da parte di professionista non abilitato, l’Ufficio recupera in capo al soggetto passivo il credito unitamente agli interessi maturati e alle sanzioni al 30% o 25%. In caso invece di visto “irregolare” per eventuali criticità riscontrate nei controlli che il professionista è chiamato a svolgere in forza dell’art. 2 del DM n. 164/99 prima del rilascio, l’Ufficio, con apposito atto di contestazione, può comminare soltanto in capo al professionista la sanzione amministrativa da 258,00 a 2.582,00 euro.
Premessa
Il visto di conformità costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie attribuito dal Legislatore a soggetti estranei all’Agenzia delle Entrate.
Sul piano operativo, l’articolo 35, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 241/97 prevede l’obbligo del rilascio del visto di conformità in caso di compensazione di crediti relativi alle imposte dirette e di crediti Iva (annuali o trimestrali), per un importo annuo superiore a 5.000 euro o di rimborsi Iva, con riferimento ai crediti (annuali e trimestrali) di importo superiore a 30.000 euro per periodo d’imposta.
In particolare, nell’ambito dell’Iva il visto di conformità, da apporre sulla dichiarazione Iva annuale o sul modello TR, assolve il ruolo di certificazione del credito maturato dal soggetto passivo, ai fini dell’utilizzo in compensazione “orizzontale” (o della richiesta di rimborso) del credito IVA annuale emergente dalla dichiarazione annuale o del credito Iva trimestrale emergente dal modello TR.
Oltre ai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF, sono peraltro legittimati ad apporre il visto di conformità, gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o gli iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro che:
- risultino essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali dall’Agenzia delle Entrate;
- abbiano stipulato una polizza assicurativa della responsabilità civile;
- abbiano dato comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale.
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