La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.24773/2025, ha statuito che l’antieconomicità della gestione di un’impresa non può verificarsi solo quando essa concluda il proprio esercizio annuale con una perdita, ma anche quando chiuda il bilancio con un utile talmente esiguo, a fronte di ingenti investimenti sostenuti, da far ritenere senz’altro sconveniente il rischio d’impresa sopportato in rapporto al risultato conseguito.
Antieconomicità e accertamento fiscale: cosa stabilisce la Cassazione con l’ordinanza n.24773/2025
Nel corso di questi anni si è via via consolidato un significativo orientamento giurisprudenziale avente ad oggetto la rilevanza fiscale dei comportamenti palesemente antieconomici posti in essere dai contribuenti, configurati sia attraverso eccessivi componenti negativi ovvero attraverso la compressione di componenti positivi di reddito, che sono stati considerati sintomatici di finalità extraimprenditoriali.
Gli Uffici finanziari, infatti, con l’avallo della Corte di Cassazione, hanno cercato di fare emergere la sostanza sulla forma e i punti di squilibrio tra l’aspetto numerario e l’aspetto economico dei fatti di gestione, atti a supportare una diversa determinazione del presupposto d’imposta.
Né il richiamo alla libertà delle scelte imprenditoriali – invocato dai contribuenti – è stato ascoltato dai giudici (Corte di Cassazione, Sentenza n.26167/2011).
La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto tendenzialmente sussistente, in tema di accertamento del reddito, il generale potere dell’Amministrazione finanziaria di disconoscere la valutazione economica operata in bilancio, o altrimenti risultante da atti o negozi giuridici, dei componenti positivi e negativi di reddito a prescindere dall’accertamento della simulazione di tali atti, davanti al giudice ordinario, pur in presenza di una contabilità formalmente corretta (Corte di Cassazione, Sentenza, n.10319/2015).
È stato sostanzialmente sancito un principio generale secondo il quale, a sostegno della rettifica analitico-induttiva, è sufficiente evidenziare la sussistenza di una prova presuntiva che si sostanzia nel nesso funzionale di collegamento argomentativo di un dato evento (antieconomicità dei costi o, l’equivalente sottorappresentazione dei ricavi) con un altro (occultamento di reddito imponibile), per consentire ai funzionari accertatori di intervenire nella rettifica del reddito imponibile.
La ratio dei rilievi sull’antieconomicità riposa sulla indiscutibile considerazione in base alla quale, chiunque svolga un’attività economica è indotto a ridurre i costi o a massimizzare i ricavi, a parità di tutte le altre condizioni. Diversamente, in presenza di un comportamento non adeguatamente giustificato sul piano razionale, sarebbe legittimo concludere che l’incongruenza sia soltanto apparente e che dietro di essa si celi, in realtà una diversa volontà.
In definitiva l’antieconomicità assurge a principio generale di valore sostanziale, in quanto indica il criterio di valutazione delle varie componenti, positive e negative, di reddito e dunque anche dei limiti di ammissibilità delle componenti negative e, ancora, che i costi economicamente ingiustificati non possono avere efficacia nei confronti del Fisco per la parte che supera il normale valore di mercato.
In questo contesto si inserisce l’ordinanza della Corte di Cassazione n.24773/2025, che si occupa proprio di un caso di antieconomicità, contestata dall’Ufficio nei confronti di una s.r.l., già esercente l’attività di albergo con annesso ristorante, attraverso la notifica di avviso di accertamento, con il quale erano stati determinati maggiori ricavi, stante la gestione antieconomica dell’impresa che per diversi anni consecutivi aveva dichiarato perdite.
L’allora Commissione tributaria regionale competente territorialmente, ribaltando il giudizio di primo grado che aveva annulla l’atto, accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, riducendo l’ammontare dei ricavi accertati, poiché l’accertamento analitico – induttivo effettuato dall’Ufficio era legittimo, perché fondato su presunzioni semplici, fornite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, a nulla rilevando la regolarità formale della contabilità; – poiché l’attività esercitata non poteva essere equiparata a quella di altre strutture ricettive, in quanto era destinata ad accogliere prevalentemente flussi del turismo religioso, non era applicabile la redditività media del settore, sicchè la percentuale di incidenza dei costi diretti sui ricavi andava determinata nella misura del 90% e il maggiore reddito d’impresa andava ridotto, con conseguente riduzione delle imposte e delle sanzioni.
Gli Ermellini, preso atto che la società aveva dichiarato, per diversi anni consecutivi, perdite o utili irrisori, senza essere interessata da eventi imprevedibili o straordinari (trattandosi di un comportamento anomalo che già di per sé è sufficiente a giustificare una rettifica del reddito, nonostante la struttura alberghiera fosse finalizzata ad accogliere anche ospiti con limitate disponibilità economiche), ha ribadito il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, “l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni. Gli elementi assunti a fonte di presunzione, peraltro, non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di un elemento unico, purchè preciso e grave, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata” (Cass n. 26036/2015, n. 25217/2018, n. 27552/2018).
Inoltre, «l’antieconomicità della gestione di un’impresa non può verificarsi solo quando essa concluda il proprio esercizio annuale con una perdita, ma anche quando chiuda il bilancio con un utile talmente esiguo, a fronte di ingenti investimenti sostenuti, da far ritenere senz’altro sconveniente il rischio d’impresa sopportato in rapporto al risultato conseguito» (Corte Cassazione, Sentenza n. 31814/2025) e ciò sul presupposto, condiviso anche dalla dottrina, che l’attività produttiva è condotta con metodo economico quando è diretta al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi utilizzati mediante lo svolgimento con modalità tali da consentire, nel lungo periodo, la copertura dei costi con i ricavi, assicurando in tal modo l’autosufficienza economica.
di Gianfranco Antico
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