Diciamo subito che l’acconto di novembre si va a collocare in un momento dell’anno in cui le scadenze fiscali tra loro si intrecciano e si vanno a intrecciare anche con le prime valutazione dei risultati economici, appunto del periodo e la seconda o unica rata prevista per gli acconti per il 2025. Deve essere versata entro lunedì 1 dicembre 2025. Questo perché? Perché il 30 novembre cade di domenica e riguarda prevalentemente, diciamo così, Irpef, Ires, Irap e sostitutive e addizionali. La scadenza coinvolge persone fisiche, società di persone, società di capitali che hanno un esercizio, diciamo così, coincidente con l’anno solare.
Ed è il passaggio in cui le scelte operate a giugno o a luglio Per il primo acconto devono essere confermate oppure devono essere corrette o ricalibrate. E tutto questo alla luce delle novità che sono intervenute negli ultimi esercizi.
Buon ascolto.
Podcast GBsoftware a cura del Dott. Roberto Bianchi
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Il versamento degli acconti d’imposta
Prendiamo per esempio la maxi deduzioni per le nuove assunzioni, poi per passare all’ires. Premiale fino al concordo preventivo biennale. Insomma, no. Prima di entrare però nelle singole imposte vi devo ricordare che l’acconto è dovuto solo e soltanto se per il periodo precedente l’imposta netta supera determinate soglie minime. Per i contribuenti Irpef l’obbligo sorge se la differenza del modello redditi 2025 per il 2024 supera. Di 51,65 €, mentre per i soggetti Ires questo limite è pari a euro 20.000 20.020,66 €. Soglie analoghe ovviamente valgono per l’irap, andando a distinguere tra soggetti Irpef e soggetti Ires. Al di sotto di questi limiti l’acconto non è dovuto. Così come non risulta dovuto l’acconto da chi ha iniziato l’attività nel corso del 2025 e non aveva redditi nel 2024, così come anche da chi, sulla base di dati affidabili, prevede di chiudere il 2025 senza, diciamo così, un debito d’imposta, quindi in una posizione creditoria. Vi voglio ricordare anche che nel caso di decesso del contribuente. L’acconto relativo ai redditi del periodo in cui la successione viene aperta non si deve versare da parte degli eredi. Beh, diciamo quindi che in buona sostanza queste verifiche preliminari, seppure diciamo sicuramente molto semplici. Rappresentano il primo filtro per evitare dei versamenti inutili e soprattutto per permetterci di effettuare delle simulazioni corrette e coerenti allo stato dei nostri clienti. Ecco, il sistema di calcolo è un sistema che continua a ruotare attorno al binomio metodo storico metodo previsionale. Voi sapete che il metodo storico rappresenta la via prudenziale e quindi l’acconto complessivo è pari al 100% dell’imposta dovuta per il 2024, al netto delle detrazioni, dei crediti e delle ritenute, prendendo come riferimento i Righi dei modelli reddito. E dei modelli Irap. Per quanto riguarda i contribuenti, i contribuenti non Isa, la prima rata versata a giugno o nei 30 giorni successivi è pari al 40% dell’acconto, mentre la seconda rata di novembre copre il restante 60%, mentre per i soggetti Isa per i contribuenti forfettari. Per i contribuenti che aderiscono al regime di vantaggio e per i soggetti collegati a questi contribuenti, diciamo così, definiti Isa, faccio riferimento ovviamente alle società di persone, ai soci di SRL trasparenti, cioè soci di società di persone, soci di SRL trasparenti, collaboratori di imprese familiari. Anche per loro l’acconto si versa in due rate uguali, ognuna delle quali deve essere pari al 50%. Se l’acconto complessivo non dovesse raggiungere i 257,52 €, il versamento deve avvenire in un’unica soluzione entro il 1 dicembre del 2025. Quelle che vi ho appena rappresentato sono sicuramente delle regole consolidate, ma. Non dobbiamo dimenticarci che sono comunque regole che vanno a incidere direttamente sulla misura della rata di novembre e anche sulla sulla valutazione dell’eventuale passaggio al criterio previsionale, metodo previsionale che invece aggancia l’acconto all’imposta stimata per. 2025, ovviamente sempre al netto delle detrazioni, sempre al netto dei crediti, è importante quando abbiamo elementi concreti che ci fanno prevedere ragionevolmente un’imposta 25 inferiore a quella 24, come per esempio una importante riduzione dei ricavi o dei compensi, un incremento degli oneri deducibili o detraibili, oppure un accesso al A nuove agevolazioni, così come anche l’accesso al concordato preventivo biennale con un reddito concordato che risulta essere inferiore ai risultati storici, così come anche per effetto della maxi deduzione per l’assunzione o anche per effetto dell’ires premiare. Qual è la contropartita del metodo previsionale? Lo sapete, la contropartita è un rischio sanzionatorio se a consuntivo i nostri acconti versati dovessero risultare inferiori al minimo richiesto. Ebbene, in questo caso quell’insufficienza di versamento va a integrare un’ipotesi di omesso o di tardivo versamento con applicazione della sanzione nella misura del 25%. Sanzione riducibile attraverso il ravvedimento operoso. Che sia un ravvedimento sprint, che sia un ravvedimento breve, che sia un ravvedimento lungo, poco cambia. Per quanto riguarda i ritardi, entro 90 giorni vi voglio ricordare che la sanzione risulta essere dimezzata, cioè pari al 12,5% e se il ritardo non dovesse superare i 15 giorni, la sanzione si riduce ulteriormente a un quindicesimo. Per ogni singolo giorno, quindi in questo caso lo 0,833% per singolo per singolo giorno. Ecco, ricordiamo che il ravvedimento operoso rimane quindi una valvola di sicurezza, il pagamento spontaneo delle somme dovute, maggiorate degli interessi legali e. Di questa sanzione, che però grazie al ravvedimento possiamo ridurre proporzionalmente, ecco, ci permette di andare ad attenuare quegli effetti che sono correlate a una stima, diciamo così, previsionale che magari risulta essere è risultata essere troppo ottimistica. Devo però ricordarvi che il ravvedimento riguarda i tributi, ma non riguarda i contributi previdenziali inps, per i quali, pur essendo spesso calcolati in acconto e talora ridotti anch’essi in chiave previsionale, seguono ahimè. Delle proprie regole di maggiorazione e quindi chi dovesse decidere di alleggerire il secondo acconto sul versante fiscale deve valutare in parallelo quello che è l’impatto sui contributi artigiani, commercianti e professionisti di gestione separata, ben sapendo che il conguaglio contributivo andrà a seguire 1 1 percorso autonomo che prevede l’applicazione di interessi e di sanzioni differenziati. Ecco, dal punto di vista operativo vi devo dire che il versamento dell’acconto transita ormai quasi integralmente attraverso il modello F 24 telematico. La distinzione fra titolari e non titolari di partita IVA è una distinzione che di fatto è stata superata da questo obbligo, che è in vigore dal 1 luglio 2024, di utilizzare i canali. Intratel o i canali fisconline per tutti gli F 24 che contengono crediti in compensazione anche nel caso in cui il saldo dovesse risultare adebito. Quindi, in buona sostanza, possiamo dire che i Servizi Bancari online rimangono utilizzabili, ma soltanto per quanto riguarda i modelli che non contengono compensazioni, cioè per quei modelli che hanno esclusivamente importi adebuti. Debito? Ecco, vi devo dire che all’interno di questo contesto le regole sulle sulla compensazione orizzontale sono diventate sicuramente più stringenti. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché il limite generale di due milioni di euro. Annui applicabili, applicabile appunto ai crediti compensabili. È un limite che rimane confermato, ma vi devo ricordare che i crediti di imposta agevolativi sono assoggettati a un tetto autonomo pari a 250.000 € complessivi. A tutto questo si deve aggiungere il divieto di compensare. In presenza di carichi affidati alla riscossione per imposte, per imposte erariali e per i relativi accessori che risultino essere superiori a 100.000 €, nonché per quanto riguarda i carichi che derivano da altri atti dell’Agenzia delle entrate, nel caso in cui appunto i termini di pagamento risultassero scadute e non vi fossero, non vi siano insomma delle sospensioni o delle rateazioni. Vi voglio ricordare anche che la compensazione è inibita fino a quando questi importi non vengono regolarizzati. Restano invece esclusi dal blocco i crediti previdenziali e i crediti assistenziali, no quindi quelli verso maturati verso l’INPS e verso l’INAIL. Crediti che possono essere utilizzati in compensazioni ovviamente. Sempre e comunque nel rispetto delle condizioni specifiche di esigibilità di questi crediti. A queste limitazioni si aggiunge anche la famosa soglia dei 1.500 € di debiti iscritti a ruolo per quanto riguarda i tributi erariali. Limitazione prevista dall’articolo 31 del decreto legge 78 del 2010, somma oltre la quale, appunto, la compensazione è sospesa fino alla loro regolazione. No, quindi riduzione. Insomma, al di sotto di questa soglia. Che cosa deriva da tutto questo? Da tutto questo deriva la necessità. Di effettuare da parte nostra un controllo sistematico sulle posizioni del nostro cliente, del contribuente, prima di programmare, diciamo, l’utilizzo dei crediti in compensazione per il pagamento del degli acconti. Tra le peculiarità del 2025 che cosa è risalta? Risalta certamente il coordinamento tra gli acconti e la maxi deduzione per le nuove assunzioni. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché l’articolo quattro del decreto legislativo 216 del 2023 ha introdotto una maggiorazione del costo deducibile del personale assunto a tempo indeterminato, dando luogo a una vera e propria super deduzione del costo del lavoro. Che cosa prevede questa norma? Questa norma prevede che. Per la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la base storica deve essere rideterminata, come se l’agevolazione non fosse stata applicata, quindi il contribuente che ha beneficiato della dell’agevolazione 2024 non può quindi limitarsi a prendere il rigo di differenza del modello redditi 25, ma deve necessariamente ricostruire. L’imposta teorica 2024, senza tenere conto della super deduzione per andare a determinare l’acconto, il corretto acconto 2025. Se invece ha optato per il metodo previsionale, allora in questo caso in questo caso ha la possibilità di considerare l’agevolazione. Nella stima dell’imposta 2025, ovviamente, ovviamente facendosi carico del rischio di un accordo che potrebbe rivelarsi insufficiente. Un discorso simile che, sebbene è un discorso che dobbiamo andare a proiettare sull’anno successivo, riguarda l’Ires Premiale, cioè, come si potrebbe dire, quella mini Ires al 20% che è stata prevista dalla legge di bilancio 2025 e che risulta essere applicabile a quelle società che destinano una quota elevata dell’utile 2024 all’essenza vincolata e la impiegano sia. In investimenti che anche per incrementare il livello occupazionale. Che cosa ci dice la norma? La norma ci dice che nella determinazione degli acconti che fanno riferimento al periodo di imposta successivo a quello agevolato, si deve assumere come imposta di riferimento quella che si sarebbe determinata con aliquota ordinaria del 24%. Quindi che cosa ne consegue? Ne consegue che rispetto alla seconda rata di acconto 2025, l’effetto dell’agevolazione rileva soprattutto nella pianificazione dell’imposta definitiva, mentre l’obbligo di ricalcolo dell’acconto pieno si manifesta, diciamo così, con evidenza sugli acconti che afferiscono all’annualità 2026. Ma uno dei capitoli più delicati è quello che riguarda il concordato preventivo biennale. Perché? Perché l’articolo 20 del decreto legislativo 13? Del 2024 ha previsto che gli accorti delle imposte sui redditi e dell’irap, che fanno riferimento ai periodi interessati dal concordato, devono essere determinati sulla base delle regole ordinarie OK, tenendo però in considerazione i redditi e il valore della produzione netta concordati. Quindi diciamo che per chi ha aderito al concordato per il biennio 24 25, il 25 è il secondo anno di concordato e in questo caso l’acconto di novembre si deve calcolare con il metodo storico sulla base dell’imposta dovuta per il 2024, senza però applicare. La maggiorazione del 10% sulle imposte dirette e del 3% sul sull l’irap che è ovvia maggiorazione che appunto riguardano solo il primo anno di applicazione del concordato. Il rigo differenza del modello reddito 25 già incorpora il reddito concordato già depurato della quota eventualmente assoggettata a imposta sostitutiva e di conseguenza rappresenta rappresenta la base per gli acconti. Per chi invece ha aderito al biennio concordatario 25 26, il 2025 rappresenta il primo anno di concordato e quindi in questo caso se si utilizza il metodo storico. storico, in aggiunta all’acconto calcolato sui modelli redditi ed Irap 2025 è dovuta una maggiorazione pari al 10% per le imposte sui redditi e pari al 3% per quanto riguarda l’irap. Di che cosa? Beh, della differenza positiva che si viene a generare tra il reddito o valore della produzione concordati per il 25 e quello del 2024, ovviamente rettificato sulla base delle tipiche regole del concordato preventivo biennale. Questa maggiorazione va versata entro il termine del secondo o dell’unico acconto attraverso degli specifici codici tributo e poi verrà scomputata dal saldo. Nel regime di trasparenza vi voglio ricordare che la maggiorazione IRPEF è a carico dei soci o degli associati in proporzioni Alle loro quote di partecipazione, mentre nel consolidato Ires è la società controllante che deve considerare anche le maggiorazioni riferibili alle consolidate che aderiscono al concordato preventivo biennale.
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