
L’approfondimento di oggi illustrerà le caratteristiche della delega unica agli intermediari per i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con particolare attenzione alle modalità di sottoscrizione elettronica previste dalla normativa. Verranno analizzate due delle tipologie di firma ammesse – Firma Digitale qualificata e Firma Elettronica Avanzata con Carta d’Identità Elettronica (FEA CIE) – evidenziandone requisiti strumentali, ambiti applicativi e differenze operative. Infine, una parentesi sull’implementazione in GBsoftware della Delega Unica.
Premessa
L’avvento dell’8 dicembre 2025 segna una cesura storica nell’evoluzione dei rapporti tra intermediari e Amministrazione finanziaria. La delega unica, è stata introdotta dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 1 del 2024 per poi essere regolamentata dall’Agenzia delle Entrate con i seguenti provvedimenti:
- Provvedimento del 2 ottobre 2024;
- Provvedimento del 20 maggio 2025;
- Provvedimento del 7 agosto 2025.
Questa si erge quale strumento di razionalizzazione sistematica, destinato a sovvertire le consuetudini procedurali che, per anni, hanno caratterizzato gli studi commerciali e tributari. L’implicazione diretta della Delega Unica è una sostanziale rivoluzione nella gestione fiduciaria del mandato professionale.
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