
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.25132/2025, ha statuito che nei casi in cui l’intermediario abbia tradito il mandato ricevuto dal contribuente e sia stato ritenuto responsabile, con sentenza ormai irrevocabile, tra l’altro, del delitto di appropriazione indebita, il contribuente non potrà essere sanzionato né per le violazioni relative all’omessa dichiarazione né per l’omesso versamento. Resta tuttavia l’obbligo di versare l’imposta.
Intermediario infedele e non punibilità delle sanzioni
Il terzo comma dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 472/1997, dispone che «Il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.».
Ed è questa la norma che è stata oggetto di esame da parte della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25132/2025. Per i giudici di Piazza Cavour, l’infedeltà dell’intermediario che, incaricato del pagamento dell’imposta e della trasmissione della dichiarazione dei redditi, ometta di provvedervi, quand’anche accertata in sede penale, non esonera il contribuente dal pagamento dell’imposta stessa, rimanendo non dovuti soltanto gli interessi e le sanzioni.
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