
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad istanza d’interpello n. 147/E/2026, ha chiarito che attraverso la dichiarazione integrativa è possibile mutare la destinazione del credito fiscale esclusivamente da “rimborso” a “compensazione”, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione integrativa entro centoventi giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione originaria che si intende modificare.
Crediti fiscali e limiti alla dichiarazione integrativa
Una società partecipante alla tassazione di gruppo in qualità di consolidante ha presentato, in data 31 ottobre 2024, il modello “Consolidato Nazionale e Mondiale 2024” relativo al periodo d’imposta 2023. Da tale dichiarazione è emersa un’eccedenza IRES a credito per un importo pari ad 2.729.533 euro, indicato nel rigo CN 24, colonna 1 (credito disponibile) e 3 (compensazione).
In data 3 dicembre 2024, la società consolidante ha presentato una dichiarazione integrativa relativa al modello “Consolidato Nazionale e Mondiale 2024”, con riferimento al periodo d’imposta 2023, mediante compilazione del rigo CN 22, al fine di indicare che una parte del riferito credito, pari ad euro 1.500.000, era stata ceduta ai sensi dell’articolo 43ter del D.P.R. n. 602/1973, con indicazione dell’importo residuo di 1.229.533 euro nel rigo CN 24, colonna 1 (credito disponibile) e colonna 2 (rimborso).
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