
Abstract
L’articolo analizza l’ordinanza n. 25755 del 24 settembre 2026 della Corte di Cassazione (Sezione Tributaria), la quale ribadisce l’intrasmissibilità delle sanzioni tributarie agli eredi come principio di ordine generale, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997. Accogliendo il ricorso presentato dalle eredi del contribuente deceduto in una controversia contro il Comune di Torrile, la Suprema Corte ha confermato che l’obbligazione sanzionatoria si estingue con la morte dell’autore della violazione. Tale regola deriva direttamente dal principio della responsabilità personale della persona fisica (art. 2, D.Lgs. n. 472/1997) e dalla natura squisitamente afflittiva — e non accessoria o civile — delle sanzioni tributarie. Il contributo evidenzia la continuità di questo orientamento giurisprudenziale, citando numerosi precedenti conformi della Cassazione.
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