
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192 e il successivo D.L. 17 giugno 2025 n. 84, conv. L. 30 luglio 2025 n. 108, hanno ridisegnato la disciplina del riporto delle perdite fiscali. La nuova architettura si fonda su tre pilastri: la ridefinizione della nozione di «modifica dell’attività principale» ex articolo 84, comma 3, TUIR; la deroga integrale alle limitazioni per le operazioni infragruppo, introdotta dall’articolo 177-ter TUIR e attuata dal D.M. 27 giugno 2025; il carry back delle perdite di liquidazione disciplinato dal riformulato articolo 182 TUIR.
Il principio generale dell’articolo 84 TUIR: regime ordinario e presidi antielusivi
L’articolo 84 del Tuir, nella versione risultante dagli interventi del D.Lgs. n. 192/2024 e del D.L. 84/2025, cristallizza i principi cardine del riporto delle perdite fiscali. Il comma 1 conferma l’assenza di limiti temporali al riporto – il limite quinquennale è stato abolito dall’articolo 23, comma 9, del D.L. n. 98/2011 – con la contemporanea previsione del limite quantitativo dell’80% del reddito imponibile di ciascuno degli esercizi successivi. Il comma 2 mantiene il regime speciale per le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione, computabili per l’intero importo a scomputo dei redditi successivi a condizione che si riferiscano a una nuova attività produttiva (requisito introdotto dall’articolo 36, comma 12, del D.L. n. 223/2006).
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