
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 2409/6/2026 del 10 giugno 2026, ha escluso il recupero integrale dell’esenzione relativa alla debenza del saldo 2019 e del primo acconto 2020 IRAP per le vicende legate alla pandemia, quando la contestazione riguarda soltanto un errore nell’autodichiarazione Temporary Framework. Se i requisiti sostanziali risultano rispettati e i massimali non sono superati, l’irregolarità informativa non trasforma l’aiuto spettante in un credito inesistente
Errori nell’autodichiarazione e spettanza dell’esenzione IRAP
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 2409/6/2026, ha enunciato un principio di diritto che, se confermato negli eventuali successivi gradi di giudizio, potrà salvaguardare le imprese che hanno fruito di agevolazioni connesse alla pandemia COVID da eventuali errori formali in fase di richiesta.
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