
Abstract
L’ordinanza n. 26724 del 12 ottobre 2026 della Corte di cassazione affronta il tema del diritto al rimborso dell’IVA per il cedente rimasto inciso dall’imposta a causa di dichiarazioni d’intento false rese dai cessionari, rivelatisi incapienti nonostante i tentativi di rivalsa e le azioni giudiziali. La pronuncia stabilisce che la definizione agevolata del debito tributario non preclude la successiva richiesta di restituzione e ribadisce, in armonia con i princìpi unionali di neutralità ed effettività, che il cedente non può subire definitivamente il peso economico dell’imposta. Pur escludendo l’applicabilità della variazione in diminuzione basata sul mancato pagamento del solo tributo, la Corte ammette il ricorso diretto al rimborso presso l’Amministrazione finanziaria, subordinandolo a rigorose condizioni: l’estraneità del cedente alla frode, il pagamento definitivo dell’IVA, l’infruttuosità delle azioni di recupero, il rispetto dei termini di decadenza e l’assenza di rischi per il gettito erariale, come il pericolo di doppie detrazioni o indebite locupletazioni.
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