
Abstract
L’ordinanza n. 26676 del 12 ottobre 2026 della Corte di cassazione conferma la deducibilità dei contributi INAIL dalla base imponibile IRAP delle aziende ospedaliere anche quando determinata con il metodo retributivo, rigettando i ricorsi dell’Agenzia delle Entrate e ribadendo un orientamento giurisprudenziale consolidato. La decisione chiarisce che la disposizione generale sulla deducibilità dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro si applica a tutti i contribuenti in assenza di esclusioni esplicite e che il metodo retributivo, pur basandosi su parametri convenzionali, non esclude il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e inerenti, purché non si verifichino duplicazioni di beneficio.
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