
Abstract
L’ordinanza n. 26643/2026 della Corte di cassazione interviene sui limiti dell’esenzione fiscale negli accordi di divorzio in presenza di un trust familiare misto. La pronuncia ribadisce che l’agevolazione di cui all’art. 19 della legge n. 74/1987 si applica in base a una nozione funzionale e di negoziazione globale degli accordi di crisi coniugale, ma richiede un nesso causale diretto con la sistemazione del rapporto tra i coniugi. Di conseguenza, l’esenzione è stata riconosciuta unicamente ai conferimenti disposti dall’ex coniuge a tutela del proprio nucleo, mentre è stata esclusa per gli apporti conferiti dai figli, sebbene inseriti nel medesimo contesto negoziale. Infine, la Corte ha accolto il secondo motivo escludendo l’imposizione anticipata dell’imposta sulle donazioni e sulle successioni in sede di istituzione e dotazione del trust, ribadendo che la costituzione del vincolo di destinazione e la titolarità strumentale del trustee non realizzano un arricchimento definitivo, rilevante ai fini fiscali solo al momento dell’attribuzione finale al beneficiario.
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