
Abstract
Con l’ordinanza n. 27253 del 19 ottobre 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000 si applica all’intero accertamento tributario in modo unitario, senza alcuna possibilità di frazionarlo artificiosamente separando la componente basata sulle indagini finanziarie da quella derivante dall’accesso presso i locali del contribuente. I giudici hanno ribadito che la notifica dell’avviso prima della scadenza del termine è illegittima in assenza di un’urgenza concreta, specifica e debitamente provata dall’Amministrazione finanziaria, escludendo che la sola imminenza della decadenza dei termini di accertamento o lo svolgimento di interlocuzioni informali possano giustificare la deroga al contraddittorio. Nel caso di specie, avendo l’Ufficio notificato l’atto dopo soli cinquantanove giorni dal verbale conclusivo e difettando i requisiti di urgenza non imputabili all’organizzazione amministrativa, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito e accolto definitivamente il ricorso originario del contribuente.
Per continuare a leggere l'articolo, accedi con il tuo account GBsoftware.
Non hai un account?
Accedi a tutti i contenuti esclusivi del Magazine GB, portale dedicato all'informazione professionale con oltre 600 articoli di dottrina, approfondimento e aggiornamento normativo.
Compila il modulo e attiva subito la tua prova gratuita di 15 giorni

