
Abstract
L’ordinanza n. 26608/2026 della Corte di cassazione affronta il tema della qualificazione fiscale dell’assegno di mantenimento per il coniuge separato e i figli, con particolare riferimento alla componente destinata al canone di locazione. La controversia nasce da avvisi di accertamento IRPEF notificati a una contribuente per l’omessa dichiarazione delle somme percepite tra il 2000 e il 2003, rispetto alle quali la difesa sosteneva la natura alimentare e la necessità di sottrarre la quota di locazione per restare sotto la soglia di esenzione. Accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Suprema Corte ribadisce la simmetria fiscale tra gli oneri deducibili per il coniuge obbligato e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per il percettore, applicando la presunzione di divisione al 50% dell’assegno tra coniuge e figli prevista dall’art. 3 del D.P.R. n. 42/1988 in assenza di diversa disposizione giudiziale. I giudici stabiliscono che, qualora il provvedimento giudiziario fissi un importo onnicomprensivo espressamente comprensivo del canone di locazione e senza prevedere un rimborso autonomo, la relativa quota rientra nell’ammontare del reddito imponibile del beneficiario e concorre al superamento del limite per l’obbligo dichiarativo, fermo restando che la porzione riferita all’immobile fruito anche dai figli va calcolata nella misura della metà. L’interpretazione rigorosa e letterale del provvedimento giudiziale evita che una diversa qualificazione contabile alteri gli effetti fiscali di un’obbligazione unitaria, conducendo nel caso di specie all’accertamento definitivo dell’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
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