
Con l’ordinanza n. 22504/2026 la Cassazione conferma un orientamento ormai consolidato: senza un obbligo di demolizione a carico del venditore, l’atto sconta il regime fiscale del fabbricato.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22504 depositata il 30 giugno 2026, torna su un tema classico del contenzioso in ambito immobiliare: come va tassata la compravendita di un fabbricato che l’acquirente intende demolire per sfruttarne la capacità edificatoria? Come cessione di un fabbricato, con il relativo regime IVA e le imposte ipocatastali proporzionali, oppure come cessione di un’area edificabile, soggetta a un trattamento fiscale diverso e più favorevole per il venditore?
Il caso
Una società ligure aveva ceduto, con tre distinti atti, immobili strumentali censiti in categoria catastale D/1, sostenendo che si trattasse in realtà di fabbricati destinati alla demolizione e dunque di operazioni rientranti nel campo IVA, con conseguente applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. La CTR conferma la posizione dell’Agenzia delle Entrate che aveva invece liquidato le imposte in misura proporzionale, ritenendo che l’oggetto della cessione fossero dei fabbricati.
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