
Tra dicembre 2025 e ottobre 2026 il Consiglio nazionale ha ridisegnato, in via interpretativa, i confini entro cui il commercialista può partecipare a una società di servizi senza violare il divieto di esercitare attività d’impresa.
La soglia scende dal 50% al 20% e si misura sul fatturato complessivo dell’iscritto. Nelle società di persone conta la quota di utili; nelle società di capitali si verifica solo il socio che unisce interesse prevalente e poteri gestori. Per amministrare condomìni in forma societaria l’unico veicolo ammesso resta la STP. Le nuove regole entrano in gioco, gradualmente, con le autocertificazioni del 2027. Sullo sfondo, la riforma dell’ordinamento ora all’esame del Senato.
Un divieto con un’eccezione
Centri di elaborazione dati, società che tengono le contabilità o elaborano le buste paga, strutture di domiciliazione e segreteria. Da decenni molti studi si appoggiano a società di questo tipo, partecipate dagli stessi professionisti che se ne servono. Il punto delicato è noto. L’art. 4, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 139/2005 vieta all’iscritto di esercitare un’attività d’impresa di produzione o intermediazione di beni e servizi per conto proprio, anche in modo occasionale o secondario. Il comma 2 della stessa norma prevede però un’eccezione: l’incompatibilità non scatta quando la società di servizi ha carattere strumentale o ausiliario rispetto all’attività professionale.
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