
È passato meno di un anno da un ulteriore intervento delle Agenzia delle Entrate (interpello n. 277/E/2025) sul tema del principio di omnicomprensività ed è una fondata sensazione che tali pronunce nei prossimi anni saranno frequenti poiché sono veramente molteplici i casi un provento incassato da un professionista può assumere o meno i connotati del “provento relativo” alla attività professionale. Questa volta è il turno dei contributi in conto impianti incassati in periodi di imposta successivi a quello di acquisto del bene e del consequenziale avvio del processo di ammortamento.
Omnicomprensività e contributi in conto impianti
Nuove pronunce sul tema del principio di omnicomprensività che dal 2024, a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 192/24, permea l’intera disciplina del reddito da lavoro autonomo. Da un punto di vista strettamente teorico è chiaro l’intento del legislatore di ampliare la base imponibile similmente a quanto da sempre è vigente nel reddito da lavoro dipendente e nel reddito d’impresa, ma è altrettanto vero che sul piano pratico ci si trova ogni giorno alle prese con scelte non semplici poiché si tratta di decidere se un certo componente rientra o meno in tale ampliamento di base imponibile. In alcune situazioni è intervenuto il legislatore a scongiurare che un approccio eccessivamente rigido portasse a ritenere “tutti i proventi” incassati dal professionista quali reddito da lavoro autonomo.
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