
Abstract
Con l’ordinanza n. 24248 del 30 luglio 2026, la Corte di Cassazione ribadisce che, nell’accertamento induttivo puro, l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di riconoscere ed escludere dalla tassazione i costi necessari alla produzione dei maggiori ricavi, anche in assenza di documentazione e in deroga all’art. 109 del TUIR. Tassare il profitto lordo anziché quello netto violerebbe infatti il principio di effettiva capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione. La Suprema Corte precisa inoltre che, qualora la ricostruzione si basi su studi di settore, il giudice di rinvio dovrà stimare i costi integrativi (anche in misura forfettaria) evitando duplicazioni per quelle componenti negative già incorporate nella struttura statistica dello strumento presuntivo.
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TAG Accertamento Induttivo Purocommento a sentenzaObbligo Riconoscimento CostiPrincipio di Capacità Contributiva