Entro il 27 dicembre i contribuenti soggetti IVA sono tenuti al calcolo ed al versamento, se dovuto, dell’acconto IVA 2024.
In caso di omesso versamento trovano applicazione le sanzioni per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 di cui al D.lgs. n. 87/2024.
Disposizioni generali
Entro il 27 dicembre i contribuenti soggetti IVA sono tenuti al calcolo ed al versamento, se dovuto, dell’acconto IVA 2024.
L’importo dell’acconto calcolato in modo alternativo con i metodi più avanti illustrati, dovrà essere versato entro la scadenza indicata e successivamente scomputato dagli importi calcolati a saldo, a seconda della periodicità di liquidazione, come di seguito indicato:
- Contribuenti mensili → Liquidazione di dicembre (scadenza 16/01/2025);
- Contribuenti trimestrali → Dichiarazione IVA 2024 (scadenza 17/03/2025).
Diversamente rispetto a quanto sopra indicato per i contribuenti IVA trimestrali speciali di cui all’art. 74, co. 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’importo calcolato e versato come acconto sarà detratto dal dovuto a titolo di liquidazione IVA del quarto trimestre 2024, che, per questi contribuenti, deve rispettare la scadenza del 16 febbraio dell’anno successivo (data effettiva 17/02/2025 per la coincidenza del 16 con la giornata di domenica).
Metodi di calcolo
L’acconto IVA può essere calcolando utilizzando in modo alternativo uno dei seguenti metodi:
- Metodo storico;
- Metodo previsionale;
- Metodo effettivo o analitico.
L’acconto calcolato con il metodo storico è pari all’88% di un importo di riferimento differente a seconda della periodicità di liquidazione:
- Mensile → Saldo della liquidazione di dicembre 2023;
- Trimestrale → Saldo della Dichiarazione 2024 per l’anno 2023 (importo comprensivo dell’acconto);
- Trimestrale speciale → Saldo della liquidazione del quarto trimestre 2023.
In caso, invece, di scelta di calcolo dell’acconto con il metodo previsionale, la base di riferimento su cui applicare l’88% è data dal saldo derivante dalle operazioni che il contribuente prevede di effettuare fino alla fine dell’anno. Anche in questo caso si distingue a seconda della periodicità di liquidazione IVA come segue:
- Mensile → IVA che si prevede a saldo per il mese di dicembre 2024;
- Trimestrale → IVA prevista a saldo in sede di dichiarazione annuale 2024;
- Trimestrale speciale → IVA prevista a saldo del quarto trimestre 2024.
Infine, in caso di calcolo dell’acconto con il metodo effettivo o analitico, l’importo dovuto è pari al 100% dell’IVA calcolata sulle operazioni effettuate a seconda della periodicità di liquidazione come di seguito indicato:
- Mensile → Operazioni dal 1° al 20 dicembre 2024;
- Trimestrale → Operazioni dal 1° ottobre al 20 dicembre 2024.
Soggetti esonerati
Nel caso in cui l’acconto calcolato con uno dei metodi innanzi indicati risulti inferiore ad € 103,29 il versamento non è dovuto.
Inoltre, il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento in caso di inizio dell’attività nel corso del 2024, di calcolo dell’acconto con metodo storico applicato su una base di riferimento a credito, di cessazione dell’attività entro il 30 novembre 2024 per i contribuenti mensili e 30 settembre 2024 per i trimestrali, oppure in caso di effettuazione di sole operazioni esenti, non imponibili, soggette a split payment o a reverse charge.
Oltre ai casi innanzi indicati la normativa prevede specifiche cause di esenzione dal versamento quali, a titolo di esempio, per i contribuenti in regime forfetario, per i soggetti esercenti attività di intrattenimento o per i produttori agricoli esonerati.
Modalità di versamento
Il versamento dell’acconto deve essere effettuato compilando la “Sezione Erario” del modello F24, indicando come anno di riferimento il 2024 ed utilizzando i seguenti codici tributo:
- Contribuenti mensili → 6013
- Contribuenti trimestrali → 6035
Ravvedimento operoso
A seguito delle modifiche introdotte D.lgs. n. 87/2024, in caso di omesso versamento trova applicazione la sanzione calcolata nella misura del 25%, ferma restando la possibilità per il contribuente di ravvedersi applicando le nuove sanzioni in vigore per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024:
- Entro 14 giorni → 0,0833% per ogni giorno di ritardo
- Dal 15° al 30° giorno → 1,25%
- Entro 90 giorni → 1,3889%
- Entro la Dichiarazione IVA 2025 → 3,125%
Dott.ssa Francesca Sparano
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