
Abstract
L’ordinanza n. 27260 del 19 ottobre 2026 della Corte di Cassazione stabilisce che la prova della qualifica di amministratore di fatto e la giustificazione delle movimentazioni bancarie nei casi di gestione promiscua dei conti non possono essere oggetto di una valutazione atomistica, ma esigono un esame globale e unitario degli indizi. La Suprema Corte ha ribadito che l’amministratore di fatto si configura tramite un’attività gestoria sistematica e non episodica, desumibile anche dall’uso promiscuo dei conti personali e societari. Di conseguenza, il giudice di merito non può limitarsi a considerare isolatamente singoli versamenti o motivare per categorie generali, ma deve procedere a una verifica analitica e complessiva del quadro probatorio, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e rinviando la causa per un nuovo esame.
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