
La sentenza n. 2288/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha disapplicato l’articolo 5 del DLgs. 87/2024, che limita l’efficacia del regime sanzionatorio più favorevole alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. La decisione, fondata sull’articolo 49 della Carta di Nizza (CDFUE) come interpretato dalla CGUE nella sentenza Baji Trans, C-544/23, del 1° agosto 2025, si inserisce in un quadro di legittimità non uniforme. Si analizzano i termini del contrasto e le ricadute operative per il contenzioso pendente.
Il quadro di sistema: la riforma delle sanzioni da il D.Lgs. n. 87/2024 e il testo unico differito al 2027
La riforma del sistema sanzionatorio tributario, attuativa della L. n. 111/2023, si articola su due direttrici. Il D.Lgs. n. 87/2024 ha ridisegnato l’impianto delle sanzioni amministrative, consacrando all’articolo 3, comma 3-bis del DLgs. n. 472/97 i principi di proporzionalità e offensività. Il successivo D.Lgs. n. 173/2024 ha poi raccolto in un testo unico la disciplina sanzionatoria amministrativa e penale.
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