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Anche il coltivatore diretto è soggetto alle indagini finanziarie

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.26971/2025, ha statuito che nei confronti del coltivatore diretto, quale imprenditore, anche piccolo, è applicabile – a fronte di movimentazioni bancarie (versamenti e/o prelevamenti) ingiustificate – la presunzione relativa ex art.32, del D.P.R.n.600/1973, di un reddito di impresa eccedente quello agrario, forfettariamente denunciato – presunzione superabile soltanto attraverso una prova analitica a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non siano riferibili ad operazioni imponibili.

Controlli bancari e presunzioni fiscali: cosa cambia per i coltivatori diretti

Nel corso di questi anni si è via via consolidato un significativo orientamento giurisprudenziale che riconosce agli uffici la possibilità di utilizzare le indagini finanziarie anche nei confronti degli imprenditori agricoli o dei coltivatori diretti ovvero degli allevatori di bestiame.

Pertanto, le presunzioni fondate sulle movimentazioni bancarie legittimano l’Ufficio a considerare come ricavi per le imprese, sia i versamenti che i prelevamenti (con i nuovi limiti oggi imposti normativamente dal D.L. n.193/2016, conv. in L. n.225/2016), se il contribuente non riesce a dimostrare che ne ha tenuto conto ovvero che siano estranee alla sua attività, lecita o meno, spettando al contribuente fornire la prova specifica contraria.

L’Amministrazione finanziaria è quindi legittimata alla rettifica del reddito attraverso le indagini finanziarie, competendo al contribuente dimostrare – analiticamente – l’irrilevanza reddituale dei movimenti bancari ovvero che gli stessi abbiano avuto considerazione nella determinazione della base imponibile. Si tratta di una presunzione legale di carattere relativo, in quanto è ammessa la prova liberatoria da parte del contribuente.

La presunzione che il contribuente si avvalga di tutti i conti di cui possa disporre per le rimesse ed i prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività può essere superata soltanto con la prova specifica della non imponibilità dei movimenti finanziari, prova che va fornita dallo stesso contribuente.

L’effetto presuntivo e, conseguentemente, l’obbligo del contribuente di fornire la prova liberatoria in maniera puntuale e specifica, vale per tutti i rapporti finanziari intrattenuti dal contribuente stesso, ancorché cointestati con terzi, soprattutto ove si tratti di congiunti, dal momento che il vincolo familiare è da ritenersi sufficiente per suffragare l’attribuzione delle operazioni rilevate dalla documentazione all’attività del contribuente sottoposto ad attività ispettiva (Corte di Cassazione, Sentenza n. 20858/2007 e Corte di Cassazione, n. 18372/2007).

In questo contesto si inserisce la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 26971/2025, che nel confermare la legittimità dei controlli bancari nei confronti dei coltivatori diretti, quale imprenditore, anche piccolo, ha ribadito che ciò determina l’onere per il contribuente di superare la presunzione normativa, “dimostrando l’estraneità di ciascuna delle operazioni bancarie a fatti imponibili, atteso peraltro che la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti”.

Per gli Ermellini, nella sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale, facendo mal governo dei suddetti principi di diritto si è limitata apoditticamente ad affermare che “era giustificata la movimentazione di consistenti capitali (e le numerose operazioni) transitati sui conti dell’imprenditore agricolo che erano serviti per svolgere l’attività agricola ma, contemporaneamente, quella di realizzazione e pagamento delle strutture realizzate senza trascurare i rimborsi Iva a credito richiesti e concessi dall’Agenzia delle entrate, dovuti e giustificati dal fatto che l’aliquota ordinaria sugli acquisti di beni strumentali era quella ordinaria mentre l’aliquota sulle vendite di prodotti agricoli era ridotta, pertanto, avendo cumulato somme consistenti di Iva a credito giustamente aveva chiesto ed ottenuto il rimborso mai opposto dall’Agenzia”; con ciò senza verificare puntualmente l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e dare conto in sentenza delle relative risultanze.

Un esame, in pratica su masse e non su singole operazioni, come più volte richiesto dalla Suprema Corte di Cassazione.

Le regole del gioco
Al contribuente l’onere della prova ovvero l’indicazione del beneficiario All’Ufficio l’onere di contestare la prova, se la stessa non convince Al giudice l’onere di valutare

 

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