
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.26971/2025, ha statuito che nei confronti del coltivatore diretto, quale imprenditore, anche piccolo, è applicabile – a fronte di movimentazioni bancarie (versamenti e/o prelevamenti) ingiustificate – la presunzione relativa ex art.32, del D.P.R.n.600/1973, di un reddito di impresa eccedente quello agrario, forfettariamente denunciato – presunzione superabile soltanto attraverso una prova analitica a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non siano riferibili ad operazioni imponibili.
Controlli bancari e presunzioni fiscali: cosa cambia per i coltivatori diretti
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