
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 616 del 3 aprile 2025, si è espresso sulla legittimità di erogare mensilmente il TFR in busta paga a seguito di una richiesta di parere in merito alla legittimità della prassi, riscontrata dal personale ispettivo di anticipo mensile di TFR.
Il trattamento di fine rapporto
Nella nota l’ispettorato Nazionale del Lavoro evidenzia che il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta una somma di denaro che viene accumulate mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro (art. 2120 c.c.).
Nei primi cinque commi dell’art. 2120 c.c. sono individuati i criteri di calcolo del TFR e nei commi successivi disciplina le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, si applica il diverso istituto della anticipazione del trattamento di fine rapporto. L’ultimo comma dell’art. 2210 del c.c. rimanda alla contrattazione collettiva o ai patti individuali l’introduzione di condizioni di miglior favore relative all’accoglimento delle richieste di anticipazione, in mancanza delle quali l’erogazione monetaria non può che qualificarsi quale maggiore retribuzione assoggettata all’obbligazione contributiva, come chiarito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 4670 del 22 febbraio 2021.
L’Istituto Nazionale del Lavoro ritiene che la pattuizione collettiva o individuale possa avere ad oggetto una anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che, a questo punto, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo. La rateizzazione mensile del TFR contrasterebbe con la stessa ratio dell’istituto del TFR, ovvero assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.
Dal 1 gennaio 2007 il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti è obbligato al versamento della quota di TFR al fondo Tesoreria istituito ai sensi dell’art. 1 commi 756 e 757, della L. 296/2006 le cui modalità attuative sono disciplinate dal D.M. del 30 gennaio 2007. Il versamento del datore di lavoro assume la natura di contribuzione previdenziale, equiparando il Fondo Tesoreria ad una gestione previdenziale obbligatoria, attraverso l’adozione dei principi di ripartizione e dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 del c.c.. Le quote versate al Fondo Tesoreria sono indisponibili, come avviene per i contributi previdenziali, ad eccezione dei casi di pagamento anticipato del TFR previsti dalla normativa.
Anticipo del TFR
Il lavoratore può chiedere l’anticipazione del trattamento di fine rapporto (con almeno otto anni alle dipendenze dello stesso datore e per una sola volta nella misura massima non superiore al 70% rapportato al trattamento al quale avrebbe avuto diritto mal momento della richiesta). La richiesta di anticipazione può essere soddisfatta, annualmente, entro i limiti del 10% degli aventi titolo e, comunque, del 4% del numero totale di dipendenti.
La normativa prevede che possa essere richiesto un anticipo del TFR in caso:
- spese sanitarie per terapie o interventi necessari certificati dal servizio sanitario pubblico;
- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 142 del 5 aprile 1911 è stato eliminato il riferimento alla documentazione notarile, attesa l’illegittimità dichiarata del comma 8 lettera b) “nella parte in cui non prevede la possibilità di concessione dell’anticipazione in ipotesi di acquisto in itinere comprovato da mezzi idonei a dimostrarne l’effettività” (ad esempio, il versamento, già avvenuto, di una caparra);
- periodi di fruizione dei congedi parentali e periodi di fruizione di congedi correlati alla formazione alla luce di quanto previsto dall’art 7 della L. 53/2000. Gli accordi individuali e la contrattazione collettiva possono stabilire condizioni di miglior favore: quest’ultima, in presenza di più istanze, può fissare criteri di priorità.
La prescrizione
L’art. 14 del decreto legislativo n 124/2004 prevede la possibilità da parte di un ispettore del lavoro (e, soltanto, esso, tra gli organi di vigilanza) di adottare nei confronti di un datore di lavoro un provvedimento, non obbligatorio, ma immediatamente esecutivo, allorquando rilevi irregolarità in materia di legislazione sociale e di lavoro non soggette a sanzioni penali od amministrative. L’irregolarità può derivare anche da un mancato rispetto del CCNL applicato, come sostenuto, da tempo, dall’INL e come confermato da consiglio di stato con la sentenza n.2778 del 21 marzo 2024. L’ispettore fissa un termine per la eliminazione delle irregolarità riscontrate e se ciò non avviene, applica una sanzione amministrativa, non diffidabile, compresa tra 500 e 3.000 euro.
Contro la disposizione è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla ricezione, al Direttore dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, il quale decide entro i quindici giorni successivi. Se il termine finale viene superato senza che quest’ultimo si sia pronunciato, vale la regola del silenzio-rigetto. La presentazione del ricorso non sospende l’esecutività del provvedimento. È sempre possibile il ricorso al giudice amministrativo, negli usuali termini previsti.
Dott.ssa Mariangela Paparusso