
La legge Bilancio 2026 ha rilanciato la possibilità di procedere all’assegnazione (o cessione) agevolata dei beni ai soci entro il prossimo 30 settembre 2026, riconfermando in sostanza le medesime condizioni, aliquote e tempistiche e pertanto le variabili da valutare per una scelta consapevole tra le due alternative.
Opportunità fiscali 2026 per il trasferimento dei beni societari ai soci
La Legge di Bilancio 2026 ha riproposto le agevolazioni fiscali connesse alle operazioni di assegnazione o cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili iscritti in pubblici registri (ed anche la trasformazione di società commerciali in società semplice).
In particolare, la norma si rivolge ad alcune tipologie di società, possono essere agevolabili solo beni non strumentali all’attività d’impresa, solo nei confronti di soci individuabili esclusivamente in relazione alla data di riferimento del 30 settembre 2025 e l’operazione deve essere perfezionata entro il 30 settembre 2026.
Per entrambe le operazioni di assegnazione/cessione, da un punto di vista fiscale, le condizioni di accesso al regime agevolato sono le medesime e devono sussistere congiuntamente.
Allo stesso modo sono medesimi, il regime di tassazione ed i criteri di determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dovuta ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap – calcolata ordinariamente sulla differenza tra il valore normale o quello catastale dei beni assegnati o ceduti e il loro costo fiscalmente riconosciuto – tranne che per le cessioni agevolate per cui il calcolo deve essere effettuato utilizzando il corrispettivo in luogo del valore normale o del valore catastale del bene, qualora risulti maggiore.
Muovendo da tale scenario, si intendono fornire alcune indicazioni per formulare l’opzione per una delle due soluzioni (assegnazione o cessione agevolata).
La disciplina agevolativa dell’assegnazione agevolata è rivolta, in via principale, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni residenti in Italia. Non rientrano, invece, gli enti non commerciali e le società non residenti nel territorio dello Stato che hanno una stabile organizzazione in Italia. Possono, inoltre, beneficiare dell’agevolazione in esame anche le società in liquidazione, purché sussistano le condizioni previste dalla norma in commento.
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