
La L. 199/2025 (art. 1, commi 65-67) ripropone per gli esercizi 2025 e 2026 la facoltà per i soggetti OIC adopter di non svalutare i titoli dell’attivo circolante al valore di mercato, mantenendoli al costo storico o al valore dell’ultimo bilancio approvato. La deroga, esclusa in presenza di perdite durevoli, impone la costituzione di una riserva indisponibile e richiede specifica informativa in nota integrativa. Restano esclusi i derivati, valutati al fair value ex OIC 32.
La disciplina 2025–2026 sulla valutazione dei titoli in bilancio
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