
La legge di bilancio non ha previsto alcuna proroga, per il 2026, della detrazione del 75% riconosciuta per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti. Per le spese sostenute entro il 31.12.2025, invece, resta ferma la detrazione del 75% di cui all’articolo 119-ter del D.L. n.34/2020. Detta agevolazione si “aggiunge” alla detrazione Irpef (cd. “bonus casa”) già prevista – nella misura del 50% – per gli interventi destinati all’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 16- bis, comma 1, lett. e) del Tuir e al Superbonus, di cui all’articolo 119, commi 2 e 4, del cd. decreto Rilancio. La detrazione deve essere portata in diminuzione dell’imposta dovuta in 5 quote annuali di pari importo (per le spese sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2023) ovvero in 10 quote se le spese sono state sostenute dal periodo d’imposta in corso al 29.5.2024 (dal 2024 per i “solari”). A differenza di quanto previsto per le altre agevolazioni edilizie, in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto la spesa, le quote di detrazione non ancora fruite non si trasferiscono agli eredi. Analogamente, in caso di cessione dell’immobile oggetto degli interventi, il diritto a fruire delle quote residue permane in capo al soggetto che ha sostenuto la spesa e non si trasferisce all’acquirente.
Da ultimo, si segnala che la mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse per l’esecuzione dei lavori non comporta la decadenza dall’agevolazione, purché il contratto collettivo sia stato correttamente indicato nell’atto di affidamento dei lavori ed il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa esecutrice, attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura emessa.
Premessa
La legge di bilancio non ha previsto alcuna proroga, per il 2026, della detrazione del 75% riconosciuta per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti.
Resta, invece, confermata la detrazione del 75% prevista dall’articolo 119-ter del D.L. n. 34/2020 per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. L’ agevolazione si “aggiunge” alla detrazione Irpef (cd. “bonus casa”) già prevista – nella misura del 50% – per gli interventi destinati all’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 16- bis, comma 1, lett. e) del Tuir ed al Superbonus, di cui all’articolo 119, commi 2 e 4, del decreto Rilancio.
La detrazione deve essere portata in diminuzione dell’imposta dovuta in 5 quote annuali di pari importo (per le spese sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2023) ovvero in 10 quote se le spese sono state sostenute dal periodo d’imposta in corso al 29.5.2024 (dal 2024 per i “solari”).
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