
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a istanza di interpello n. 131/E/2026, ha chiarito un aspetto pratico e rilevante per la determinazione dell’imposta di successione. In caso di acquisto di un BOT effettuato dal contribuente poche ore prima del decesso, ma contabilizzato dalla banca solo nei giorni successivi, quale saldo del conto corrente considerare ai fini fiscali? Anche per l’acquisto di titoli di Stato occorre fare riferimento al momento di perfezionamento dell’operazione (data di esecuzione), mentre la successiva annotazione sul conto corrente attiene al solo regolamento contabile del controvalore (data valuta).
Imposta di successione e saldo del conto corrente
La risposta ad istanza di interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 131/E/2026 chiarisce il tema del-la determinazione della base imponibile dell’attivo ereditario, per il calcolo dell’imposta di successione, in caso di acquisto di titoli di Stato (BOT) eseguito prima del decesso (data esecuzione), con successivo regolamento contabile sul conto corrente (data valuta). Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguardava l’acquisto di un BOT effettuato dal contribuente poche ore prima del decesso, ma contabilizzato dalla banca solo nei giorni successivi. Il dubbio degli eredi era relativo a quale saldo considerare ai fini fiscali: quello certificato dalla banca (che non include l’operazione non ancora regolata) oppure quello effettivo, comprensivo delle operazioni già eseguite prima della morte.
L’Agenzia delle Entrate, nel documento in commento, ha ricordato che i titoli di Stato sono esclusi dall’imposta di successione, ed è necessario determinare correttamente il saldo del conto corrente che rileva come credito.
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